(Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230 - Suppl. Ord.)
Art.1 Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) “autorità creditizie” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;
b) “banca” indica l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria;
c) “CICR” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) “COVIP” indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione ;
e) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) “UIC” indica l’Ufficio italiano dei cambi ;
g) “Stato comunitario” indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) “Stato d’origine” indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all’esercizio dell’attività ;
g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi ;
h) “Stato extracomunitario” indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
i) “legge fallimentare” indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
l) “autorità competenti” indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari ;
m) “Ministro dell’economia e delle finanze” indica il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) “banca italiana”: la banca avente sede legale in Italia;
b) “banca comunitaria”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia;
c) “banca extracomunitaria”: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
d) “banche autorizzate in Italia”: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca;
f) “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il “forfaiting”);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4 ;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) “intermediari finanziari”: i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106;
h) “stretti legami”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto .
h-bis) “istituti di moneta elettronica”: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica ;
h-ter) “moneta elettronica”: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente ;
“h-quater) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’ articolo 2351, ultimo comma, del codice civile ;
[h-quinquies) “partecipazioni rilevanti”: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.]
h-sexies) ‘istituti di pagamento:’ le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4) ;
h-septies) ‘istituti di pagamento comunitarì: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia ;
h-octies) ‘succursale di un istituto di pagamentò: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività dell’istituto di pagamento .
3. La Banca d’Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h) , al fine di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza .
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti ;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti .
Art.2 Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia .
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario .
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l’esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d’Italia.
Art.3 Ministro dell’economia e delle finanze.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
Art.4 Banca d’Italia.
1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III[ e nell’art. 107]. La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza .
2. La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell’attività di vigilanza.
3. La Banca d’Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d’Italia i poteri per l’adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca d’Italia pubblica annualmente una relazione sull’attività di vigilanza.
Art.5 Finalità e destinatari della vigilanza.
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento .
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
Art.6 Rapporti con il diritto comunitario.
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
Art.7 Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità.
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente .
2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP, l’ISVAP e l’UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio .
6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni .
7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite .
8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 .
9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi .
9-bis. Omissis .
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime .
Art.8 Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.
1. La Banca d’Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d’Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Art.9 Reclamo al CICR.
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
Titolo II
BANCHE
Capo I
Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
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Documento aggiornato in data 03.05.2011
Fructus quamdiu solo cohaerent fundi sunt.