(Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230 - Suppl. Ord.)
4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l’articolo 111, commi 3 e 4 .
5. I soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell’economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 .
6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR .]
Art.156 Modifica di disposizioni legislative.
1. (Omissis) .
2 (Omissis) .
3 (Omissis) .
4. (Omissis) .
5. (Omissis) .
6. (Omissis) .
7. (Omissis) .
Art.157 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
1. (Omissis) .
2. (Omissis) .
3. (Omissis) .
4. (Omissis) .
5. (Omissis) .
6. (Omissis) .
7. (Omissis) .
8. (Omissis) .
9. (Omissis) .
10. (Omissis) .
11. (Omissis) .
12. (Omissis) .
13. (Omissis) .
Art.158 Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.
[ 1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
2. La CONSOB e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d’Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall’esistenza di obblighi equivalenti nell’ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti. ]
Art.159 Regioni a statuto speciale.
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall’art. 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.
Art.160 Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
(abrogato)
Art.161 Norme abrogate.
1. Sono o restano abrogati :
(omissis)
Articolo 162 Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.
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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
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Documento aggiornato in data 03.05.2011