(Gazz. Uff., 26 marzo 1998, n. 71 - Suppl. Ord.)
Art.213 Conversione del fallimento. in liquidazione coatta amministrativa.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’emanazione del relativo decreto, e alla Banca d’Italia.
3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
Art.214 Abrogazioni.
(omissis)
Art.215 Disposizioni di attuazione.
In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art.216 Entrata in vigore.
(omissis)
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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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