(Gazz. Uff., 26 marzo 1998, n. 71 - Suppl. Ord.)
La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono [ essere distratte dalla destinazione prevista Né] essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l’articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
c) i criteri generali per l’ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.
2-bis. L’accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.
Art.70 bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione
delle operazioni su strumenti finanziari).
Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia.
3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, sentita la Banca d’Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute .
Art.70 ter (Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell’ambito dei mercati regolamentati).
Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.
Art.71 Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l’intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all’effetto retroattivo dell’apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime. ]
Art.72 Disciplina delle insolvenze di mercato.
L’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell’articolo 69 e ai sistemi previsti dall’articolo 70 è dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l’immediata liquidazione dei contratti dell’insolvente.
2. La CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l’insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.
3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia. L’indennità spettante ai commissari è determinata dalla CONSOB ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l’insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d’intesa con la Banca d’Italia.
4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell’insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.
5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell’insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile.
6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
Art.73 Vigilanza sulle società di gestione.
Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies.
2. La CONSOB iscrive le società di gestione in un albo.
3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall’articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
4. La CONSOB vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l’effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Art.74 Vigilanza sui mercati.
La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e può adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente capo. A tale fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.
1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione.
2. La CONSOB, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
3. In caso di necessità e urgenza, la CONSOB adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all’approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.
4-bis. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies.
Art.75 Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione.
In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell’amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L’indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d’Italia.
2. La Consob può revocare l’autorizzazione prevista dall’articolo 63 quando:
a) la società di gestione non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espres-samente;
b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;
c) la società di gestione ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo.
2-bis. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell’autorizzazione prevista al comma 2.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l’assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest’ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.
5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all’ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l’ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.
Art.76 Vigilanza sui mercati all’ingrosso di titoli di Stato.
Ferme restando le competenze della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia vigila sui mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all’efficienza complessiva del mercato e all’ordinato svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.
2. La Banca d’Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall’articolo 74, comma 2.
2-bis. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell’attività della società di gestione. A tale fine, la Banca d’Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d’Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
2-quater. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall’articolo 187-octies.
3. Si applica l’articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d’Italia.
Art.77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia).
La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d’Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.
2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l’articolo 83.
Art.77 bis (Sistemi multilaterali di negoziazione).
La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:
a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell’ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.
2. La Consob:
a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;
b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) vigila, al momento dell’autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.
3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.
4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell’ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l’articolo 70-ter, commi 1 e 2.
5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1.
6. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, quando riguarda i sistemi all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all’ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d’Italia, sentita la Consob .
Art.78 (Internalizzatori sistematici).
La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l’esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.
2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni .
Art.79 (Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro).
La Banca d’Italia vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori.
2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d’Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell’attività del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d’Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d’Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.
4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l’articolo 77-bis.
Art.79 bis (Requisiti di trasparenza).
Al fine di garantire l’effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell’efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:
a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.
2. La Consob, quando ciò si renda necessario per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore, può estendere, in tutto in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, quando riguardano scambi all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, quando riguardano scambi all’ingrosso di titoli di Stato.
Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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Documento aggiornato in data 04.11.2010
Exceptio nullitatis.