TUIR DPR 917 1986 testo unico imposte sui redditi

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Gazz. Uff. n. 302, del 31 dicembre 1986 - 1° Suppl. Ord.)

Art. 185. - Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all’articolo 37 , per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.


Art. 186. - Società civili
1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all’art. 204, commi primo e secondo, del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto art. 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di società.


Art. 187. - Eredità giacente
1. Se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all’eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l’accettazione dell’eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’articolo 7, comma 3, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell’eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.


Art. 188. - Campione d’Italia


Art. 188-bis. - Campione d’Italia
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.


Art. 189. - Riferimenti legislativi ad imposte abolite
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell’ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960.000. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47, lettere a) e b) , il predetto ammontare viene elevato di lire 360.000 per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l’ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell’imponibile dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240.000 per il contribuente, di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell’anno per il quale l’imposta è dovuta e di lire 360.000 per ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall’imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in lire 240.000 o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell’imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360.000, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840.000. Nelle ipotesi di cui all’art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di lire 360.000, imputabile all’interessato.
7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire 360.000 ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall’interessato ad un funzionario dell’ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della L. 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.


Art. 190. - Redditi dei fabbricati
1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 34 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l’applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40 . Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell’art. 129 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3. L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellaL. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l’applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza dall’agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.


Art. 191. - Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali.

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

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