L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.10/E del 18 febbraio 2010 in risposta a un dottore commercialista che chiedeva di sapere se, ai fini della deduzione o della detrazione d’imposta, l’indicazione della natura del prodotto acquistato debba avvenire esclusivamente mediante la dicitura “farmaco” o “medicinale” e se sia eventualmente possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti ha chiarito come segue:
Quanto al primo quesito
è stata ritenuta la validità ai fini fiscali dello scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura “farmaco” o “medicinale”, ma attraverso sigle come “OTC” (medicinale da banco, che sta per “over the counter”) oppure“Sop” (senza obbligo di prescrizione), abbreviazioni come “med.” oppure “f.co” per “farmaco”, diciture “omeopatico” e “ticket” o comunque sia resa chiara la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci.
Risposta negativa circa la possibilità di integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo: il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto.
Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.