C’è tempo fino al 10 novembre 2011 per effettuare il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, introdotta dal decreto legge 98/2011 per i veicoli di grossa cilindrata
iscritti al Pra alla data del 6 luglio 2011, mentre per i veicoli
immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il
versamento è fissato al 31 gennaio 2012.
Il termine del 10 novembre 2011 è stato individuato dal decreto 7 ottobre 2011, mentre per gli anni 2012 e successivi, l’addizionale dovrà essere corrisposta alle stesse scadenze previste per il bollo auto.
In caso di prima immatricolazione, l’addizionale è dovuta in misura integrale. Ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.
Non devono versare l’addizionale i contribuenti che hanno venduto il
veicolo prima del 6 luglio 2011 e chi usufruisce di un regime di
esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Scade il prossimo 10 novembre, invece,
L’imposta cresce al crescere della potenza - A partire da quest’anno, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 KW, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica una sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato.
L’addizionale va versata non soltanto dai proprietari ma anche dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.
Come si compila il modello F24 – Il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” si compone di due sezioni: “Contribuente” e “Erario ed altro”. Nell’ambito di quest’ultimo campo è utile ricordare che all’interno della sezione “elementi identificativi” va indicata la targa dell’autovettura/autoveicolo, mentre in quella relativa all’”anno di riferimento”, bisogna specificare l’anno di decorrenza della tassa automobilistica. Ad esempio, l’annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011.
Con la risoluzione n.101/E del 20 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, ha
istituito il codice tributo “3364” per il versamento della suddetta
addizionale, nonché i codici tributo “3365” (sanzione) e “3366”
(interessi) da utilizzare in caso di omesso o insufficiente pagamento,
attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Fonte: Agenzia delle Entrate 10.11.2011
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Unicuique suum tribuere.