Assegno una tantum coniuge Irpef

Assegno una tantum al coniuge separato, il pagamento a rate non è deducibile ai fini Irpef.

Assegno una tantum coniuge IrpefIn caso di separazione, il pagamento a rate dell’assegno una tantum versato all’ex coniuge non è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 153/E dell’ 11 giugno 2009, precisando che l’erogazione in un’unica soluzione della somma stabilita per il mantenimento del consorte separato non può essere dedotta dall’imponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale.
La possibilità di rateizzare l’assegno, infatti, è solo una diversa modalità di liquidazione di una cifra concordata liberamente tra le parti e non più rivedibile nel tempo.

L’esclusione di qualsiasi “successiva domanda di contenuto economico” differenzia l’assegno una tantum da quello corrisposto periodicamente, il cui importo può essere invece modificato in un secondo momento sia in aumento che in diminuzione.
In questo caso, gli assegni sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente per l’ex marito o moglie che li riceve, mentre rappresentano oneri deducibili per il contribuente che li versa, a patto che importo e periodicità di pagamento siano stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Fonte: Agenzia delle Entrate 11.06.2009

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