Conciliazione finalizzata alla mediazione informativa procura liti

Conciliazione finalizzata alla mediazione: informativa per il cliente e rivisitazione della procura alle liti.

Entra in vigore il prossimo 20 marzo 2010, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di “attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” .
In particolare l’art. 4, 3° comma del ridetto decreto legislativo prevede l’obbligo per ogni avvocato di informare i propri clienti circa la possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e degli incentivi fiscali previsti dalla legge:

« […]3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».

Il Consiglio Nazionale Forense ha istituito un’apposita Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione allo scopo di fornire ai locali Ordini forensi le informazioni e il supporto necessario a gestire il procedimento di mediazione disciplinato dalle nuove norme.
In particolare per agevolare l’adempimento di detto obbligo il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una circolare urgente n. 11-C-2010 nonché un facsimile di informativa ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28/2010 che gli avvocati potranno far sottoscrivere ai propri clienti.
Va rivista altresì la procura alle liti, che deve contenere il richiamo alla suddetta informativa.

Fonte: Nota dell’Avv. Gianluca Lanciano 18.03.2010

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