Costo permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno: aumenta il costo fino a 200 euro dal 30 gennaio 2012.

Costo permesso di soggiornoSecondo quanto disposto dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304 dal 30 gennaio 2012 per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno sarà necessario pagare un contributo che varia da € 80 ad € 200.
In particolare, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad diciotto anni è determinata come segue:

  1. € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  2. € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  3. € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre all’importo spettante tra quelli di cui ai punti precedenti  è dovuta la somma di € 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
 Il contributo per il permesso di soggiorno e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.
Casi di esclusione
Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei confronti di: a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; b) cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; e) cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

05.01.2012

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