Deducibilità sponsorizzazioni oltre 200 mila euro

Deducibilità dal reddito d’impresa delle sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche oltre € 200.000.

Deducibilità sponsorizzazioni oltre 200 mila euroRisoluzione 23 giugno 2010, n.57/E: Consulenza giuridica – IRES – Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro.

Un ente che eroga corrispettivi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dell’erogante, “i corrispettivi eccedenti l’importo annuo di 200.000 euro” che siano erogati “a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”.

L’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”, deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR.
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta” circa la natura delle somme corrisposte, fra l’altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d’importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell’agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.


In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa prevista dall’ art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.
Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall’attività di sponsorizzazione - consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità.
Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell’istanza di ALFA, il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l’eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.
Più in particolare, l’eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.
Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all’art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili. […].

Fonte: Agenzia delle Entrate 30.06.2010

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