Fabbricati rurali variazione catastale

Fabbricati rurali: variazioni catastali per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 entro il 30 settembre.

Fabbricati rurali variazione catastaleScade il 30 settembre 2011 il termine per presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati ed alle abitazioni rurali.
Tanto è stabilito dal decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, che prevede l’attribuzione agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità delle seguenti categorie catastali: A/6 alle unità immobiliari ad uso abitativo e D/10 a unità immobiliari strumentali all’attività agricola, per le quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Viene istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6.
La rendita catastale per le unità immobiliari strumentali all’attività agricola, censite nella categoria D/10, è determinata per stima diretta, ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.
Mantengono invece la rendita in precedenza attribuita e assumono la categoria D/10 anche le unità immobiliari strumentali all’attività agricola, già censite con destinazione diversa da quella abitativa ed oggetto della suddetta domanda di ruralità.
Il decreto ministeriale è attuativo delle norme di cui ai commi 2-bis, ter e quater del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. In particolare il comma 2-bis del citato d.l. prevede che “Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili … i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale…”.
Detta norma recepisce l’orientamento della Corte di cassazione secondo il quale i benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili sono subordinati all’attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati rispettivamente ad uso abitativo ovvero strumentali all’attività agricola (SS.UU. n. 18565/2009 e n. 18570/2009).
La domanda di variazione può essere presentata al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, insieme a una o più autocertificazioni con firma autenticata, su modelli conformi agli allegati A, B e C del decreto, insieme ad ogni altro documento utile.
La presentazione della domanda può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
L’Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.
La medesima domanda, debitamente compilata e stampata con la predetta applicazione entro la data del 30 settembre 2011, sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista, è considerata tempestiva a condizione che venga presentata all’Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema.
I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continueranno ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione. Per questi fabbricati non sarà necessario dichiarare la permanenza dei requisiti di ruralità relativa al quinquennio precedente.
Ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità sarà l’Ufficio provinciale dell’Agenzia che si avvarrà, a tal fine, delle informazioni utili detenute dalle altre Amministrazioni pubbliche.
Per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità rimane, comunque, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione con procedura Docfa.
Nei territori in cui il Catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, l’attività di verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità è svolta dalle medesime Province.

26.09.2011

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