Mediazione controversie civili commerciali approvazione decreto legislativo

Mediazione delle controversie civili e commerciali: in via d’approvazione il decreto legislativo.

Mediazione controversie civili commerciali approvazione decreto legislativoLa mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico proposto dal ministro della giustizia, Angelino Alfano, in attuazione di una delle deleghe date al governo per la riforma del processo civile.
L’istituto della mediazione permetterà al cittadino di far valere le proprie ragioni dinanzi a un mediatore professionista “con requisiti di terzietà”. L’organismo dove il mediatore presterà la sua opera sarà vigilato dal Ministero della Giustizia, istituito nei prossimi 90 giorni.
Il decreto legislativo sulla mediazione civile passa ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per poi tornare in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo.
Dal punto di vista dei rapporti con il processo civile, i modelli di mediazione previsti sono tre:
Mediazione obbligatoria, prevista in alcune materie particolarmente conflittuali (liti in materia di condominio, locazione, responsabilità medica e contratti bancari, finanziari e assicurativi) per cui non sarà possibile avviare un giudizio civile in tribunale priva di aver esperito un procedimento di mediazione.
Mediazione facoltativa, in cui le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della loro lite;
Mediazione demandata dal giudice, che può invitare le parti a risolvere, entro 120 giorni, il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura della causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscano. Qualora l’accordo non venga raggiunto, il mediatore farà una proposta finale di risoluzione della controversia, che spetterà alle parti se accettare oppure no.
È da tener presente che, se la sentenza del giudice che interviene in mancanza di un accordo tra le parti corrisponde alla proposta finale del mediatore, le spese del processo saranno sopportate dalla parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa.

Fonte: Sito del Governo Italiano 03.11.2009

Altri articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Iscrizione Newsletter