Regime dei minimi 2012

Fisco leggero per giovani e lavoratori in mobilità. Pronte le istruzioni per l’imposta al 5 per cento e i vecchi minimi.

Regime dei minimi 2012Dal 1° gennaio 2012 parte il regime fiscale di “vantaggio” per gli under 35, i lavoratori in mobilità e tutti i contribuenti che vogliono mettere su un’impresa o un’attività di lavoro autonomo, e possono usufruire di un’aliquota sostitutiva dell’Irpef fissata al 5 per cento oltre a numerose semplificazioni.
Il regime dura 5 anni (per il primo anno di attività e per i quattro successivi), ma questo limite non vale per i più giovani che possono usufruirne fino ai 35 anni. Possono accedere sia i contribuenti che aprono un’attività ex novo sia coloro che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
Con un provvedimento, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengono fornite tutte le istruzioni per usufruire dell’imposta agevolata, prevista dal Decreto legge 98/2011. Con un ulteriore provvedimento viene disciplinato il regime contabile agevolato per i “vecchi minimi” che non possono accedere al regime di vantaggio, perché non hanno i requisiti, e per i “nuovi minimi” che fuoriescono dal regime fiscale per decorrenza dei termini.
Le novità - In aggiunta alle semplificazioni già previste per i “vecchi minimi”, il regime fiscale di “vantaggio” prevede un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali, fissata al 5%, e la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Sul fronte dell’Iva, i contribuenti sono esonerati dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti “black list”, mentre devono fare, come tutti gli altri, richiesta di inserimento nell’archivio Vies, se vogliono effettuare acquisti intracomunitari.
Chi può accedere al nuovo regime - Tutti i contribuenti che aprono un’attività a partire dal 1° gennaio 2012 possono accedere al regime fiscale di vantaggio se in possesso dei requisiti già stabiliti per i “vecchi minimi” (Legge 244/2007). Trattandosi di “nuove” attività, il provvedimento chiarisce che l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente. Fanno però eccezione i contribuenti che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Anche per chi ha già dato il via all’attività dopo il 31 dicembre 2007, l’accesso è condizionato dal possesso dei requisiti per i “minimi” (Legge 244/2007 e Dl 98/ 2011).

Fonte: Agenzia delle Entrate 22.12.2011

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