Pubblicato il Comunicato alle S.O.A. n. 68 del 29 Novembre 2011 con
il quale il Presidente dell’Avcp fornisce chiarimenti in merito
all’ammissione dell’impresa alla procedura di concordato preventivo ex
art. 160 della Legge Fallimentare.
Al fine di garantire omogeneità nelle procedure di controllo dei
requisiti attribuite alle SOA, il comunicato chiarisce che le imprese
sottoposte a concordato preventivo non possono conseguire o rinnovare la
qualificazione e che quelle già qualificate prima dell’apertura del
procedimento di concordato preventivo (alle quali, peraltro, è comunque
preclusa la partecipazione alle gare e la possibilità di
riattestazione) non debbano essere assoggettate ai procedimenti ex art.
40, comma 9-ter del Codice dei contratti pubblici per sopravvenuta
perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del
medesimo Codice, nella parte relativa alla siffatta procedura.
Comunicato n. 68 del 29 novembre 2011.
Sono state portate all’attenzione dell’Autorità alcune problematiche
concernenti l’intervenuta ammissione di un’impresa ad una procedura
di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 160 della Legge
Fallimentare e l’incidenza della stessa procedura sul possesso del
requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
163/2006.
In particolare, è stato evidenziato che un’interpretazione in
senso esclusivamente letterale della disposizione sopra citata, che
contiene nel novero delle cause ostative alla partecipazione delle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori
servizi e forniture lo stato di concordato preventivo o il procedimento
per la dichiarazione di tale situazione, “Parrebbe limitativa rispetto
al diritto di un soggetto economico di adire ad una procedura di
risanamento prevista dalla legge e legittimata da una decisione del
tribunale … conducendo l’impresa alla perdita certa di ogni
possibilità di mantenimento dei lavori in corso che la procedura del
“concordato preventivo con ristrutturazione” invece tende di fatto a
mantenere per salvaguardare il patrimonio aziendale, anche
nell’interesse generale e delle stazioni appaltanti in particolare”.
Sulla scorta di tali argomentazioni è stato richiesto
all’Autorità un pronunciamento che chiarisca se la procedura di
concordato preventivo con ristrutturazione debba con certezza
considerarsi rientrante nel novero del requisito genericamente previsto
dall’art. 38, comma 1, lett. a) D.Lgs. 163/2006, e comportare altresì
la decadenza dell’attestazione di qualificazione.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l’istituto in esame è
stato oggetto di modifiche normative, introdotte dapprima con la
legge n. 80/2005 di conversione del decreto legge n. 35/2005, e
successivamente con il D.Lgs. n. 169/2007, nel quadro di più ampio
intervento finalizzato a favorire il ricorso a tale istituto,
ridisegnando i previsti requisiti soggettivi ed oggettivi.
In particolare, rispetto all’originario testo della legge
fallimentare, nel quale si richiedeva lo stato d’insolvenza
dell’imprenditore ai fini dell’ammissibilità, il nuovo disposto
consente il ricorso al concordato anche all’imprenditore che si trovi
in un generico stato di crisi, permettendo di avviare un risanamento
aziendale in una fase precedente alla propria insolvenza mediante un
“accordo” tra debitore e creditore circa le modalità di estinzione
delle obbligazioni.
Sotto il profilo oggettivo, si richiede che l’imprenditore
proponga ai creditori un piano di risanamento che prevede l’abbandono
della rigidità del principio della par condicio creditorum,
operando una decisa semplificazione dal momento che non è più prevista
per l’ammissibilità l’indicazione di una percentuale minima dell’intera
esposizione debitoria da offrire in pagamento ai creditori
chirografari ed il pagamento integrale di quelli privilegiati.
Sulla scorta di tale oggettiva considerazione, si ritiene che non
sia suscettibile di accoglimento l’ipotesi di assimilare il concordato
preventivo all’amministrazione straordinaria (quest’ultima eliminata
dalle cause previste dal citato art. 38) in quanto, seppur l’ammissione
all’istituto in questione, a differenza del fallimento, lascia
l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa e nell’amministrazione dei
beni (sotto il controllo del Commissario giudiziale e talvolta del
Giudice), permane una differenza sostanziale tra gli istituti
dell’amministrazione straordinaria e del concordato preventivo.
Una adeguata impostazione del tema impone, infatti, di inquadrare
il concordato preventivo nell’ambito del “diritto ordinario” della
crisi d’impresa posto a tutela dei creditori dell’imprenditore
insolvente in cui l’autonomia negoziale trova oggi ampio
riconoscimento, mentre l’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese, al pari della liquidazione coatta amministrativa, ricade
invece nel cosiddetto “diritto amministrativo”, indirizzato alla
conservazione dell’impresa quale organizzazione di strumenti
produttivi, e alla tutela degli interessi connessi a tale esito, primo
fra tutti la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Da ciò ne deriva che mentre il concordato preventivo è teso al
superamento della crisi mediante la composizione del debito mantenendo
l’autonomia negoziale nel rapporto tra debitori e creditori (ai quali è
demandata l’approvazione della proposta presentata dal debitore),
l’amministrazione straordinaria opera nell’obbiettivo della
conservazione dell’impresa, risultando condizionata da valutazioni di
carattere economico-sociale, anche in pregiudizio dell’interesse,
eventualmente confliggente, dei creditori.
In sostanza, nel concordato preventivo si realizza la
responsabilità patrimoniale dell’imprenditore, laddove oggetto di
tutela è il credito verso l’imprenditore insolvente, mentre tutti gli
altri interessi coinvolti non trovano protezione autonoma, bensì sempre
condizionata alla tutela dell’interesse primario dei creditori.
Si ritiene che tali considerazioni in ordine alle differenze
sostanziali tra gli istituti in esame siano state oggetto di
valutazione anche da parte del legislatore, il quale ha espunto
l’amministrazione straordinaria dalle cause ostative di cui all’art.
38, comma 1, lett. a) del Codice, in quanto ritenuta una procedura
finalizzata al risanamento aziendale vero e proprio, mantenendo
viceversa valore ostativo alla procedura concorsuale del concordato
preventivo, che non può garantire il possesso dei requisiti di solidità
aziendale ed affidabilità equivalenti a quelli in capo invece alle
imprese in amministrazione straordinaria.
Ciò rilevato, considerato il tenore letterale della norma, nonché
le diverse finalità istituzionali degli istituti presi in
considerazione, si ritiene che ai fini della partecipazione alle gare,
ed in forza del rinvio al citato art. 38 comma 1, contenuto nell’art.
78 del D.P.R. n. 207/2010, anche ai fini del conseguimento
dell’attestazione di qualificazione (o di eventuale rinnovo/verifica
triennale, e comunque in ogni occasione di verifica obbligatoria dei
requisiti di carattere generale) permanga comunque la sussistenza del
concordato preventivo quale situazione ostativa.
Dall’esame della vigente normativa, tesa comunque al risanamento
dell’attività imprenditoriale, si rileva peraltro l’opportunità di
prospettare un’interpretazione della norma volta a salvaguardare la
continuazione dell’impresa, evitando di incidere sui rapporti
contrattuali in essere o sul mantenimento del possesso della
qualificazione rilasciata ante procedura in regime di solidità
aziendale.
Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire omogeneità nelle
procedure di controllo dei requisiti attribuite alle SOA, si chiarisce
che le imprese sottoposte a concordato preventivo non possono
conseguire o rinnovare la qualificazione e che quelle già qualificate
prima dell’apertura del procedimento di concordato preventivo (alle
quali, peraltro, è comunque preclusa la partecipazione alle gare e la
possibilità di riattestazione) non debbano essere assoggettate ai
procedimenti ex art. 40, comma 9-ter* del Codice dei
contratti pubblici per sopravvenuta perdita del requisito di cui
all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice, nella parte
relativa alla siffatta procedura.
[Art. 40, comma 9-ter D.Lgs.163/2006.
Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti
delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l’obbligo di
dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei
predetti requisiti; in caso di inadempienza l’Autorità procede a
dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all’esercizio
dell’attività di attestazione.]
Fonte: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 02.12.2011
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