Sportelli linguistici unici

Nascono gli sportelli linguistici unici per area a tutela minoranze linguistiche.

Sportelli linguistici uniciIntroduzione nelle pubbliche amministrazioni di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, tramite l’impiego di personale in possesso di competenze linguistiche specifiche.
È quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2011. Il testo pubblicato, determina i criteri per la ripartizione dei fondi per il triennio 2011-2013, previsti dalle Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (Legge 15 Dicembre 1999, n. 482).
Per favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area. Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo sportello unico per area dovrà tendenzialmente rappresentare una aggregazioni ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.

Caratteristiche e finalità degli sportelli
I fondi (a carico del bilancio statale, entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000) saranno assegnati sulla base di progetti, riferiti a minoranze linguistiche ammesse a tutela, che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • di impiegare personale con contratto a tempo determinato di durata massima annuale e con competenze linguistiche certificate;
  • lo sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni previste dal codice dell’amministrazione digitale e deve essere organizzato in modo da garantire l’informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;
  • l’istituzione di corsi di formazione, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni.
    La preparazione acquisita dal personale nell’uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale. L’istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia;
  • utilizzare traduttori e/o interpreti; - realizzare progetti in materia di toponomastica per l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali;
  • realizzare iniziative culturali che contribuiscano alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela.

Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall’indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Fonte: Ministero dell’Interno 08.11.2011

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