Termine variazione catastale fabbricati rurali

Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento del requisito di ruralità, da presentare entro il 31 marzo 2012.

Termine variazione catastale fabbricati ruraliIl legislatore, con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto la lettera d-bis del comma 14 dell’articolo 13,  con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2quater,  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali ad uso abitativo,  l’attribuzione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali ad uso strumentale, la  categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione  all’Agenzia del Territorio (vedi articolo su miolegale.it)
Il comma 14-bis del predetto articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, introdotto  dalla medesima legge di conversione, peraltro, ha espressamente fatto salvi gli effetti  delle domande di variazione già presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli  immobili, stabilendo che le modalità per l’inserimento negli atti catastali della  sussistenza del predetto requisito di ruralità siano definite con decreto del Ministro  dell’Economia e delle Finanze, fermo restando il classamento originario degli immobili  rurali.
Con l’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di  conversione, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”,  cosiddetto “mille proroghe”, è stato, inoltre, previsto che, in relazione al  riconoscimento del citato requisito di ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande  di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti,  purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.
Pertanto, in attesa della emanazione del richiamato decreto ministeriale attuativo,  possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del Ministro  dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale, n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le richieste  avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la  destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del  carattere di ruralità dell’immobile.
Per la presentazione delle suddette domande di variazione, l’Agenzia del Territorio ha  reso disponibile nel proprio sito internet un’applicazione che consente la compilazione  della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di  uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei  dati contenuti nella domanda di variazione.

Fonte: Agenzia del Territorio 24.01.2012

Altri articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Iscrizione Newsletter
Aforismi giuridici
Actio revocatoria.