Possono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che nell’anno solare precedente al periodo d’imposta hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinzione dei corrispettivi, il limite è elevato complessivamente a 700mila euro.
È questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 15/E con cui l’Agenzia delle Entrate spiega, tra l’altro, che i contribuenti che non superano le nuove soglie e scelgono la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
In questo caso, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo, oltre alla percentuale dell’1%, deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate 16.02.2012
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