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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 maggio 1999 l’avv. A. A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Banco di Napoli esponendo di aver versato il (OMISSIS), sul c/c n. (OMISSIS) intrattenuto presso l’agenzia n. (OMISSIS) del convenuto, l’assegno Carivit di Viterbo dell’importo di L. 7.000.000, emesso da D.F.M. all’ordine di P.D. e da quest ‘ultimo girato ad esso attore. Con nota senza data il Banco di Napoli gli aveva comunicato che l’assegno era stato protestato, addebitando gli la somma di L. 7.000.000 con valuta 31 luglio 1998 e rimettendogli un certificato di avvenuto protesto. Con raccomandata A.R. del (OMISSIS), rimasta priva di riscontro, l’attore aveva chiesto al Banco di Napoli l’originale o copia autentica dell’assegno con il verbale di protesto, e con altra raccomandata del (OMISSIS) aveva chiesto al convenuto di riaccreditargli la somma di L. 7.000.000 in quanto erano scaduti i termini per agire in via cartolare. Dopo che con lettera del (OMISSIS) il Banco di Napoli aveva comunicato che l’assegno era stato trattenuto dalla Procura della Repubblica di Viterbo, la quale non rilasciava copie autentiche successive, con una terza raccomandata del (OMISSIS) l’attore aveva rinnovato al Banco di Napoli la richiesta di riaccredito della somma portata dall’assegno per violazione dell’art. 1829 c.c.. Tanto premesso, l’A. chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi il contraddittorio, il Banco di Napoli chiedeva il rigetto della domanda, affermando di avere evaso sollecitamente la richiesta dell’ attore alla Carivit di Viterbo e di avere comunicato all’attore la risposta della Carivit; in subordine, previa chiamata in causa della Carivit, chiedeva la condanna di quest’ultima al risarcimento in favore dell’attore. La Carivit, chiamata in causa dal Banco di Napoli, chiedeva il rigetto sia della domanda principale sia della domanda di garanzia. Con sentenza depositata il 16 gennaio 2001 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda; e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 10 gennaio - 19 febbraio 2002 contro la quale A.A. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria successiva. Il Sanpaolo IMI s.p.a, quale incorporante del Banco di Napoli s.p.a.) ha resistito notificando controricorso. Con ordinanza del 17 dicembre - 23 gennaio 2008 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a., incombente cui il ricorrente ha provveduto con atto notificato il 12 febbraio 2008. La Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente sotto il profilo del decorso del termine per proporre impugnazione. Come risulta, infatti, dalla relata di notifica, non solo la consegna del plico contenente l’atto da notificare (consegna sufficiente, nei confronti del notificante, a far ritenere eseguita la notificazione) è stata effettuata il 3 aprile 2003, ma anche il recapito al destinatario è avvenuto in data 7 aprile 2003 e, quindi, sicuramente nel termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza (19 aprile 2002), considerato che il 6 aprile 2003 cadeva di domenica.
È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente sotto il profilo della mancanza nel ricorso stesso della firma e della autenticazione da parte dell’Avv. Omelia Manfredini, uno dei due difensori del ricorrente. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, nel caso di mandato alle liti conferito a più difensori ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale (cfr., tra la altre, Cass. 29 marzo 2007, n. 7697; 6 giugno 2006, n. 13252).
Il ricorrente, infine, ha specificamente richiamato nei singoli motivi non solo (con riguardo alle ritenute violazioni di legge) l’art. 360 c.p.c., n. 3, ma altresì - con riferimento ai vizi di motivazione dedotti - l’art. 360 c.p.c., n. 5 sicché, senza necessità di ulteriori approfondimenti, nessun dubbio può sussistere circa l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente anche sotto il profilo dell’asserita inosservanza del disposto di cui all’art. 360 c.p.c..
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1829 e 1857 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d’appello non ha considerato che l’eliminazione, dal conto corrente intrattenuto da esso A. presso il Banco di Napoli, del credito corrispondente all’assegno versato su detto conto, con correlativo addebito della somma di L. 7.000.000 avrebbe potuto avvenire solo previa reintegra del correntista nelle sue ragioni. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1856 e 1710 cod. civ., artt. 115, 116 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d’appello non ha tenuto nel debito conto del comportamento negligente del Banco di Napoli e affermando che la Procura della Repubblica di Viterbo, benchè richiestane, non aveva rilasciato l’assegno Né copia di esso, ha omesso di considerare che in realtà la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo aveva inviato al Banco di Napoli copia legale dell’assegno rilasciato dalla Procura di Viterbo.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1829, 1857, 1856, 1710, 1218, 1227 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d’appello, dando rilievo ad un’inesistente inerzia di esso ricorrente, non ha tenuto conto della negligenza grave ed evidente del Banco di Napoli.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 45, n. 3 Legge Assegno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d’appello, addebitando ad esso ricorrente di non essersi attivato per farsi rilasciare dalla Stanza di compensazione di Roma, in qualità di portatore del titolo, la dichiarazione di cui all’art. 45, n. 3 Legge Assegno, ha omesso di considerare che la norma in questione prevede un modo di constatazione del mancato pagamento sostitutivo del protesto, non già la possibilità di sostituire con la dichiarazione della stanza la mancata disponibilità del protesto (già elevato dagli organi ad esso preposti) e del titolo.
I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente ed il ricorso è fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell’art. 1829 cod. civ., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l’accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso deve ritenersi sempre effettuato “salvo incasso” (o “salvo buon fine”, o “con riserva di verifica”), con la conseguenza che, se il credito portato dall’assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo (cfr. , tra le altre, Cass. 27 novembre 2003, n. 18118). La banca girataria per l’incasso di un assegno bancario è tenuta dunque non soltanto a far levare il protesto (art. 45, Legge Assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l’obbligo, discendente dal disposto del richiamato art. 1829 cod. civ., di restituire il titolo al correntista girante per l’incasso (cfr., tra le altre, Cass. 25 giugno 2004, n. 11852). La presunzione di clausola “salvo incasso” non opera solo allorquando risulti una contraria volontà delle parti volontà che - ove l’inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito - può essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non già per l’incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale un inequivoco comportamento della banca (così, tra le altre, Cass. n. 18118/2003, cit.).
Nella specie sarebbe stato dunque onere del Banco di Napoli, giratario per l’incasso dell’assegno (la circostanza non costituisce oggetto di contestazione) reintegrare il correntista nelle sue ragioni, provvedendo alla restituzione del titolo o - nell’impossibilità della restituzione - alla consegna di una copia autentica di esso. Nell’affermare che da parte del Banco di Napoli vi fu la tempestiva comunicazione del protesto, la Corte d’appello non ha tenuto conto che tale comunicazione non era sufficiente per assolvere all’obbligo incombente sull’istituto di credito ai sensi dell’art. 1829 cod. civ., senza che il correntista fosse tenuto a fare richiesta della restituzione del titolo o della consegna della copia autentica di esso. Peraltro è certo che l’A. effettuò le proprie rimostranze alla banca, lamentando il mancato rispetto dell’art. 1829 cod. civ., con raccomandata del (OMISSIS), quando mancava più di un mese alla scadenza del termine di prescrizione per l’azione di regresso; e la circostanza che l’assegno protestato fosse nel materiale possesso della Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo non vale certo a dimostrare che prima della ricezione di detta lettera, raccomandata il Banco di Napoli non avesse avuto la possibilità di ottenere una copia autentica del titolo, copia autentica che in realtà, rilasciata dalla Procura della Repubblica di Viterbo alla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, era stata da questa trasmessa al Banco di Napoli: sicché la motivazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata appare incongrua ed inadeguata.
Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.
Leggi la massima a sentenza: Assegno protestato: obbligo di restituzione del titolo al correntista ex art. 1829 c.c.
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