Diritto del lavoro, sindacale e previdenza sociale

Cassazione civile, sez. lavoro, 16 dicembre 2009, n. 26364

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Fatto

Nelle controversie riunite, promosse con separati ricorsi da A. G., + ALTRI OMESSI nei confronti dell’Azienda Ospedaliera (omissis), l’adito Tribunale di Cuneo attivò la procedura di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 per la risoluzione in via pregiudiziale della questione interpretativa inerente all’art. 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000 - 2001. Tale questione interpretativa - vertente sull’assorbimento o meno, nel periodo di ferie aggiuntive attribuito al personale esposto al rischio radiologico, delle festività, dei giorni domenicali e del sabato, per il personale che presta servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo - era in effetti rilevante rispetto alle domande proposte di risarcimento del danno, parametrato all’indennità sostitutiva, per ogni giorno di ferie non goduto, non avendo la parte datoriale inteso computare le “ferie aggiuntive” secondo la disciplina propria delle ferie ordinarie e, quindi, sulla base dei giorni lavorativi.
Avendo l’ARAN comunicato l’impossibilità di pervenire ad un accordo con le organizzazioni sindacali, il Tribunale di Cuneo, con sentenza non definitiva del 1 - 15.10.2008, risolse l’anzidetta questione interpretativa nel senso che “I quindici giorni di ferie aggiuntive devono computarsi come ferie ordinarie, escludendo dal computo i giorni festivi, di riposo settimanale e feriali non lavorativi ricadenti nello stesso periodo”, ritenendo decisivi il testuale riferimento della disposizione contrattuale alle “ferie aggiuntive” e la riferibilità del termine “ferie” ai giorni lavorativi.
Avverso tale sentenza l’Azienda Ospedaliera (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
Gli originari ricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi.
L’ARAN ha depositato memoria a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 5.

Diritto

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, infatti, al controricorso si applica la disposizione dell’art. 365 c.p.c. in base alla quale si richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell’atto da parte di avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi, ex professo, il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; ne consegue, pertanto, che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile un controricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione o della comparsa di primo grado (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2125/2006).
Nel caso di specie tutti i controricorsi risultano sottoscritti da difensore munito di procura che, in quanto rilasciata, come si dichiara espressamente nella epigrafe dei controricorso medesimi, “a margine del ricorso introduttivo avanti al Tribunale di Cuneo in data 12.03.07, è sicuramente precedente alla data della sentenza impugnata e deve, perciò, considerarsi del tutto priva del requisito di specialità e, conseguentemente, inidonea per conferire al difensore il potere di rappresentanza ed assistenza delle parti nel giudizio in Cassazione.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 24 Cost. e agli artt. 156 e 300 c.p.c. deducendo che la sentenza era stata emessa nei confronti di persona giuridica estinta in data 31.12.2007, essendole subentrata la nuova Azienda individuata dal Consiglio Regionale della Regione Piemonte con Delib. 22 ottobre 2007, n. 253 a seguito della nuova articolazione delle Aziende Sanitarie regionali disposta, con decorrenza dal 1.1.2008 dalla L.R. Piemonte n. 18 del 2007 e dolendosi che il Tribunale di Cuneo abbia respinto la relativa eccezione nonostante, al riguardo, fosse stata resa apposita dichiarazione a verbale.
2.1 L’art. 366 bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, prevede tuttavia che le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano, per quanto qui rileva, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione transitoria, per asserito contrasto con l’art. 3 Cost., sollevato dalla difesa della ricorrente, è manifestamente infondato, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non apparendo irragionevole il mantenimento della pregressa normativa per i ricorsi per Cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella.
Ciò premesso, il motivo è inammissibile appunto per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla presente controversia ratione temporis, non essendo stato formulato il prescritto quesito di diritto.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 1362 c.c. e all’art. 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000 - 2001, deducendo che i quindici giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in un’unica soluzione vanno computati secondo il calendario, restando così assorbiti gli eventuali riposi e festività che vi ricadano.
È stato conclusivamente formulato il seguente quesito di diritto:
“nel computo del periodo di ferie aggiuntive di quindici giorni, per il personale esposto a rischio radiologico ai sensi dell’art. 5, comma 6 del C.C.N.L del Comparto Sanità - 2^ Biennio Economico 2000/2001, devono essere assorbiti le festività, i giorni domenicali ed il sabato (per il personale che presta servizio in turni di cinque giorni la settimana) ricadenti nello stesso periodo”.
L’ARAN, nella memoria depositata, aderisce all’interpretazione prospettata dalla ricorrente.
3.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, e art. 64 questa Corte è abilitata alla diretta lettura del testo contrattuale, anche nelle parti non direttamente investiate dalle censure del ricorso (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22234/2007).
Nello specifico a clausola della cui interpretazione si controverte così recita: “Al personale dei commi 1 e 3 rispettivamente i tecnici sanitari di radiologia medica e il personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione”.
3.2 L’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata si fonda essenzialmente su un argomento letterale, l’uso cioè dell’espressione “ferie aggiuntive”, da aggiungere quindi a quelle già attribuite al dipendente, venendo rilevato, al contempo, come debba ritenersi “pacifico” che il termine ferie si riferisce a giorni lavorativi. Fermo restando che l’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti “e non limitarsi al senso letterale delle parole” (art. 1362 c.c.), l’argomento letterale nella specie risulta intrinsecamente fragile - e, quindi, non risolutivo - poiché, se è vero che il termine “ferie” richiama l’istituto di cui all’art. 19 del CCNL di comparto 1.9.1995 (secondo il quale “la durata delle ferie ... è di 32 giorni lavorativi ...” - comma 2), la complessiva locuzione usata, “...15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione” introduce una palese distinzione tra la disciplina di tale periodo, unitariamente considerato, e l’ordinario periodo feriale, individuato in “giorni lavorativi anche frazionabili (cfr art. 19 CCNL cit., comma 9: “Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. ...”). La sentenza impugnata nega rilievo alla previsione testuale di fruizione delle ferie aggiuntive in unica soluzione, assumendo che ciò configura un aspetto afferente soltanto alle modalità di godimento, ma l’argomento, ai fini ermeneutici, appare artificioso, poiché anche la modalità di fruizione delle ferie aggiuntive costituisce un elemento - neppure di secondaria importanza - di regolamentazione dell’istituto, e, come tale, concorre a caratterizzarne la specifica disciplina.
A ciò deve poi aggiungersi, sempre con riferimento al contenuto testuale della norma pattizia all’esame, che quest’ultima non si limita a prevedere un mero aumento, a favore del personale interessato, dei giorni di ferie spettanti in base al CCNL di comparto, ma contraddistingue l’ulteriore periodo feriale, nei termini già detti, in senso unitario e senza fare riferimento alcuno ai giorni lavorativi. Deve quindi riconoscersi che, già proprio sotto l’aspetto letterale (che, ovviamente, costituisce il punto di partenza dell’indagine ermeneutica), la clausola all’esame introduce significativi elementi di distinzione rispetto all’istituto delle ferie quale disciplinato dal ricordato art. 19 CCNL di comparto.
3.3 La necessaria ricerca della comune intenzione delle parti, non ricavabile in termini di rassicurante certezza dalla mera analisi testuale, porta a considerare, anche alla luce del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., che la clausola all’esame è inserita nella più articolata disciplina dettata dal complessivo art. 5 CCNL - 2 biennio economico 2000 - 2001, che, sotto la rubrica “Indennità di rischio radiologico”, contempla l’attribuzione dell’indennità di “rischio radiologico” al personale interessato, le modalità di accertamento delle condizioni ambientali caratterizzanti le “zone controllate”, l’effettuazione “con cadenza semestrale” delle visite mediche periodiche del personale esposto al rischio e, appunto, il riconoscimento del ridetto periodo di ferie aggiuntive.
Appare quindi evidente come, nel complesso di tali disposizioni, assuma un aspetto di rilevante importanza l’apprestamento di idonee misure di prevenzione del rischio radiologico.
3.4 Deve poi considerarsi che la normativa pattizia ripete la strutturazione del D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 54 e 120 (con il quale era stato recepito l’accordo di comparto del (omissis) e le cui previsioni erano dunque anch’esse di derivazione negoziale), nei quali (sotto l’analoga rubrica: “Indennità di rischio da radiazioni si contemplano la corresponsione dell’indennità a favore del personale indicato dalla L. n. 460 del 1988, le modalità di accertamento delle condizioni ambientali e la spettanza di “...un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un’unica soluzione”, disposizione, quest’ultima, all’evidenza conforme a quella all’esame, salva la sostituzione della terminologia pubblicistica (“congedo ordinario”) con quella privatistica (“ferie”).
La ratio della previgente normativa era stata individuata nella prevenzione dei danni potenzialmente collegati alla esposizione alle radiazioni dalla maggioritaria giurisprudenza amministrativa, ricevendo in tal senso l’avallo della Corte Costituzionale che, con la sentenza interpretativa di rigetto 20.7.1992 n. 343, richiamati i lavori preparatori della L. n. 460 del 1988, sottolineò la particolare natura dell’indennità di rischio radiologico, rilevando che essa “...non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione”; infine la ridetta finalità di prevenzione, con particolare riferimento proprio al periodo di congedo ordinario aggiuntivo, venne positivamente affermata dalla L. n. 724 del 1994, art. 5, comma 2 che lo qualificò espressamente quale “congedo per recupero biologico”, vietando al personale interessato, durante tale periodo, “...a pena di decadenza dall’impiego, l’esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata”.
3.5 Il recupero convenzionale degli istituti del previgente regime pubblicistico e l’assenza di ulteriori previsioni di divergente segno, portano dunque a ritenere che, con la clausola all’esame, le parti collettive abbiano inteso apprestare una specifica misura di prevenzione del rischio da radiazioni, garantendo al personale interessato la fruizione di un periodo, continuativo e unitariamente stabilito, di allontanamento dagli ambienti lavorativi esposti.
Risulta dunque evidente l’estraneità all’istituto delle “ferie aggiuntive” della disciplina propria delle ferie ordinarie e, segnatamente, della determinazione della durata del relativo periodo di allontanamento dagli ambienti esposti sulla base delle giornate lavorative; se infatti la misura di prevenzione individua in 15 giorni in “una unica soluzione” il tempo di cessazione dall’esposizione al rischio radiologico, risulta del tutto irrilevante, per le finalità perseguite, il numero di giorni lavorativi che, per ciascun lavoratore, a seconda dei casi, siano ricompresi in tale periodo; e, specularmente, a fronte di una paritaria esposizione oraria settimanale al rischio radiologico degli addetti pur in presenza di una diversa articolazione dell’orario di lavoro (rispettivamente su 5 o 6 giorni), risulterebbe contraddittorio con la ragione di attribuzione del beneficio (appunto di prevenzione di un potenziale danno alla salute), garantire un allontanamento dagli ambienti esposti diversificato sulla base di elementi estrinseci, quale la diversa articolazione dell’orario di lavoro, o addirittura meramente casuali, quale la presenza o meno di festività nel periodo di riferimento.
Pertanto il contenuto testuale della norma pattizia, letto alla luce della rilevata comune intenzione delle parti, sta ad indicare che il periodo unitario di ferie aggiuntive ivi contemplato va computato secondo il calendario e non già, come invece avviene per le ferie ordinarie, secondo i giorni lavorativi.
3.6 Deve dunque convenirsi che l’art. 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000 - 2001 va interpretato, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., nel senso che “nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo”. Poiché il Giudice a quo ha accolto un’interpretazione divergente da quella testè affermata, il motivo all’esame risulta fondato.
4. In base alle considerazioni che precedono la sentenza deve essere dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale deciderà la controversia uniformandosi all’interpretazione del contratto enunciata dalla Corte.
5. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 5 prevede che l’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall’art. 419 c.p.c. e sono legittimate, a seguito dell’intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1; inoltre possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione.
Se ne ricava che la semplice presentazione di memoria nel giudizio di cassazione da parte dell’ARAN, non intervenuta in precedenza nel processo, non configura il suo intervento in giudizio e la conseguente acquisizione, anche in ordine alle spese, della qualità di parte. Ciò premesso ritiene il Collegio che l’utilizzazione nel testo contrattuale di talune locuzioni suscettibili di indurre ad una sua erronea interpretazione consiglia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, dichiara inammissibili i controricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cuneo, che deciderà la controversia tenendo presente che l’art. 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000 - 2001 va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009

Leggi la massima a sentenza: Radiologi: nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive previste dal CCNL vengono compresi ed assorbiti festività, sabato e domenica.

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