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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 25 ottobre 2005 il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione all’avvocato L.G., “per essere venuto meno ai doveri di probità, decoro, dignità e verità previsti dalla legge professionale, in violazione del principio statuito dall’art. 21 del Codice Deontologico Forense approvato con Delib. 17 aprile 1997 del C.N.F., ed in particolare per aver accettato dalla cliente sig.ra S.A. il mandato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 417 del 16.02/05.04.96 della Corte d’appello di Torino senza essere iscritto all’albo speciale degli avvocati patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, ma asserendo che la causa sarebbe stata trattata congiuntamente all’Avv. F.P., cassazionista; per avere redatto il ricorso per cassazione senza alcuna collaborazione dell’Avvocato F.P., ma sottoponendolo solo alla 5843/2008 firma dello stesso; per avere redatto ed inviato il 31.07.98 alla cliente la parcella comprendente anche l’attività svolta senza titolo nel grado di legittimità, asserendo falsamente d’averla svolta in collaborazione con l’Avv. F. P.; e per avere richiesto ed ottenuto il 05.02.01 dal Presidente del Tribunale di Torino ingiunzione di pagamento di detti onorari. In Torino dal luglio 1996 al febbraio 2001”, nonché “per avere violato l’art. 22 c.d.f., avendo promosso nei confronti di una collega un procedimento civile tendente ad ottenere la ripetizione di indebito nei confronti di questa, per quanto incassato in più rispetto a quanto dovuto a fronte della tariffa professionale, non avendo di ciò avvisato il Consiglio dell’Ordine come prescrive la suddetta norma. In Torino dal 09.09.2003 in poi”.
Impugnato dall’avvocato L.G., il provvedimento è stato confermato dal Consiglio nazionale forense, che con decisione del 22 dicembre 2007 ha rigettato il gravame.
L’avvocato L.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
È stata depositata in cancelleria la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c.. Né il ricorrente Né il Pubblico Ministero si sono avvalsi delle facoltà loro attribuite da tale disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’avvocato L.G. chiede che l’illecito disciplinare relativo al ricorso per cassazione redatto nell’interesse di S.A. venga dichiarato estinto per prescrizione, poiché la contestazione è avvenuta il 20 ottobre 2003 e la decisione è stata emessa il 25 ottobre 2005, rispettivamente più di cinque e più di sette anni dopo il fatto.
L’eccezione, sebbene sollevata per la prima volta in questa sede, è ammissibile (cfr. Cass. 11 marzo 2004 n. 5038). Non è però fondata, trattandosi di condotta protratta nel tempo e dovendosi quindi avere riguardo alla data della sua cessazione (cfr. Cass. 1 ottobre 2003), risalente al febbraio 2001.
Con il secondo motivo di ricorso si osserva che il 27 gennaio 2006 il Consiglio nazionale forense ha modificato l’art. 22 del codice deontologico, il quale non impone più di informare il Consiglio dell’ordine prima di iniziare un giudizio nei confronti di un collega, sicché si sarebbe dovuto decidere, relativamente al secondo capo di incolpazione, nel senso del proscioglimento, in applicazione analogica dell’art. 2 c.p..
L’assunto va disatteso, poiché contrasta con il principio costantemente affermato da questa Corte (v. Cass. 20 dicembre 2006 n. 27172), secondo cui in materia disciplinare non è applicabile, in mancanza di espresse previsioni, il canone penalistico della retroattività delle legge successiva più favorevole.
Con il terzo motivo di ricorso l’avvocato L.G. rileva che la Corte d’appello di Torino - con sentenza passata in giudicato, pronunciata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei suoi confronti da S.A. - gli ha riconosciuto il diritto a essere compensato per l’opera prestata, anche se in misura inferiore a quella prevista nella tariffa professionale. Se ne deve desumere, a dire del ricorrente, la legittimità della propria condotta, essendosi egli limitato a redigere il ricorso per Cassazione nell’interesse della cliente, senza sottoscriverlo Né svolgere alcuna attività nel giudizio di legittimità.
La tesi non è conferente, sia perché la valutazione disciplinare e quella civilistica dei rapporti tra professionisti e clienti sono improntate a criteri diversi, sia perché la contestazione rivolta all’avvocato L.G. non era limitata all’aver richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari di tariffa (che peraltro la Corte d’appello ha escluso essergli dovuti in quella misura) , ma includeva anche l’addebito di aver assicurato ad S.A. che la causa sarebbe stata trattata congiuntamente a un cassazionista, di aver invece redatto il ricorso autonomamente, nonché di aver formato e inviato una parcella comprendente la prestazione svolta senza titolo, asserendo falsamente che vi aveva collaborato un professionista abilitato; Né su tali punti il ricorrente ha formulato rilievi di sorta.
Il ricorso va pertanto rigettato, stante la manifesta sua infondatezza.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Leggi la massima a sentenza: Sospensione per l’avvocato che accetta il mandato senza essere Cassazionista.
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