Affari costituzionali e ordinamento dello Stato

Cassazione penale, sez. V, 12 dicembre 2007, n. 46306

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Motivi della decisione

Con sentenza in data 9 dicembre 2004 la Corte d’Appello di Milano, sostanzialmente confermando in parte qua (salvo mitigazione della pena) la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto Elio Lupoli responsabile dei reati di concorso in lesioni aggravate in danno di Davide Aceti e porto abusivo di arma impropria, con riferimento ad un episodio svoltosi in Milano, piazzale Loreto, allorquando un gruppo di cinque persone che intendeva deporre un mazzo di fiori in omaggio a Benito Mussolini era stato fermato da manifestanti di opposta fede politica.
L’identificazione del Lupoli quale coautore dell’aggressione all’Aceti si è fondata sul riconoscimento effettuato dagli operanti della polizia intervenuti nella circostanza. La Corte non ha invece tenuto in conto il riconoscimento che il Tribunale aveva ritenuto di poter direttamente operare sulla base delle fotografie scattate al momento dell’aggressione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Lupoli, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente impugna il passo della sentenza nel quale la Corte d’Appello ha definito “ultroneo” il riconoscimento fotografico operato direttamente dal Tribunale. In proposito osserva che, se si prescinde da tale riconoscimento, la motivazione è illogica; se invece gli si dà rilevanza, si incorre in violazione degli artt. 213 c. 3 e 214 c. 3 c.p.p.
Col secondo motivo il Lupoli deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in rapporto alla valenza di prova certa attribuita al riconoscimento effettato dagli operanti della polizia.
Col terzo motivo, infine, il ricorrente invoca l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p., in riferimento al ripudio del fascismo che informa la costituzione repubblicana; nonché l’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 stesso codice, per il carattere provocatorio dell’iniziativa assunta dall’Aceti e dagli altri che erano con lui.
Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.
Nel dar conto del proprio convincimento circa la corretta individuazione del Lupoli quale autore dell’aggressione all’Aceti, la Corte d’Appello ha valorizzato esclusivamente il riconoscimento attuato dagli operanti della polizia intervenuti sul posto al momento del fatto; ha invece totalmente accantonato (“a nulla rileva”), definendolo “ultroneo”, il riconoscimento cui il Tribunale aveva ritenuto di poter accedere direttamente attraverso il confronto tra le fotografie in atti e la persona dell’imputato. In tale ratio decidendi nulla vi è di illogico, atteso che la conclusione razionalmente attinta ben si giustifica in base all’unico elemento probatorio tenuto in considerazione.
D’altra parte le censure elevate, col secondo motivo, avverso l’attribuzione di valenza probatoria al cennato riconoscimento degli operanti, non possono trovare ingresso in quanto, dietro l’apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha ritenuto, nel pieno esercizio del potere di valutazione della prova rimessole dall’ordinamento, che il riconoscimento del Lupoli quale autore del reato, riveniente dagli operanti della polizia, fosse attendibile e non dovesse reputarsi condizionato dalla concitazione del momento e dal rapido succedersi degli eventi; ha negato rilevanza all’affermato - ma non provato -rapporto preesistente di astio fra essi operanti e gli imputati; ha disatteso, per mancanza di riscontri processuali, l’assunto secondo il quale al sopravvenire delle forze dell’ordine le violenze erano già cessate. Siffatto giudizio di attendibilità, attinente al merito e adeguatamente - ancorché succintamente - motivato, si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione.
A confutazione del terzo motivo mette conto di annotare che l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all’art. 62 n. 1 c.p., può trovare applicazione soltanto quando la spinta a commettere il fatto valutato come illecito dall’ordinamento abbia tratto origine da valori comunemente avvertiti dalla coscienza collettiva: il che rimane escluso ove i motivi abbiano carattere politico e quindi, per loro stessa natura, non siano universalmente condivisi.
Del pari non è fondatamente invocabile l’attenuante della provocazione, in considerazione del fatto che la condotta denunciata come “fatto ingiusto” non è descritta come direttamente offensiva nei confronti del Lupoli o di persone a lui legate da particolari rapporti, bensì di un sentimento diffuso, che si assume legato all’antifascismo immanente all’attuale assetto costituzionale e sociale: e che, per ciò stesso, è prospettato come facente capo a un genere del tutto indeterminato di persone.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.

Leggi la massima a sentenza: L’aggressione fisica agli avversari politici non merita la concessione dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

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