Tabelle Tribunale di Milano anno 2009
Criteri orientativi liquidazione del danno non patrimoniale 2009
Tabelle Tribunale di Milano anno 2008
Criteri orientativi liquidazione del danno non patrimoniale 2008
A seguito del
nuovo indirizzo giurisprudenziale segnato dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nel novembre 2008 (sent. n. 26972) l’Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha rilevato l’esigenza di una
liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
Le rinnovate “tabelle 2009” propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione) nonché del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008.
Le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2009 individuano il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore delle Tabelle 2008 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
aumentato di una percentuale ponderata, in riferimento al valore di liquidazione “medio” della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” , c.d. danno morale (che, secondo le tabelle in uso sino al 2008, era parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del danno biologico),
nonché prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.
Sono stati altresì
rivisitati i valori liquidati a titolo di danno biologico e morale temporaneo proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. Per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100% è proposta una forbice di valori monetari da un minimo di € 88,00 ad un massimo di € 132,00. Per spiegazioni maggiormente dettagliate si rimanda al testo completo del documento recante i
Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborato dall’ Osservatorio per la giustizia civile di Milano.