| 78. All’avvocato solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia: - nei giudizi avanti, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d’appello o giurisdizioni equiparate: € 45; - nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate: € 74. Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione del diritto - se dovuto - previsto dal n. 22. |
| 79. All’avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre l’onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l’indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale |
| 80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi,da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
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| Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,01 ma non € 103.300,00 (con l’impiego della dattilografia da € 12 a € 16; con l’impiego della stampa da € 23,00 a € 31,00) | ||||