Tariffe forensi vigenti giudiziali e stragiudiziali

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Tabella A - Onorari di avvocato

3. Procedimenti speciali.

Prestazioni  
75. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia di famiglia) o di competenza del giudice tutelare sono dovute all’avvocato dal proprio cliente per l’opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro  
   
76. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella  
 

3. Diritti di vacazione.

77. Le vacazioni degli avvocati sono di un’ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci che le prevedono, di €15. La frazione di un’ora si calcola per un’ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l’ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione