Tariffe forensi vigenti giudiziali e stragiudiziali

Tabella A - Onorari di avvocato

2. Cause davanti al Tribunale, agli organi equiparati e agli organi di giustizia tributaria

3. Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati eccetera per ogni assistenza. Minimo € 40 Massimo € 770
4. Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza. Minimo 0,50% del valore Massimo 5% del valore (con il minimo di € 65)
5. Assistenza in procedure arbitrali irrituali. Gli stessi diritti e onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (vedi articolo 10 della tariffa civile)
6. Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l’onorario deve essere calcolato secondo l’articolo 7 delle norme generali sulla base delle entrate lorde. Dal 3% al 5% fino a 5.200,00 euro con un minimo di € 155. Dall’1,50% al 2% sul maggior valore fino a € 25.900,00. Dallo 0,50% all’1% sul maggior valore oltre € 25.900,00.
7. Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti. I diritti e gli onorari della tariffa giudiziale civile.
8. Arbitro unico.  
All’avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario:
  Minimo: Massimo:
Fino a € 25.900,00 € 650 € 1.935
Sul maggior valore:    
Da € 25.900,01 a € 51.700,00 € 1.615 € 3.225
Da € 51.700,01 a € 103.300,00 € 2.585 € 5.160
Da € 103.300,01 a € 258.300,00 € 5.165 € 10.325
Da € 258.300,01 a € 516.500,00 € 9.685 € 25.820
Da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 € 16.140 € 45.185
Da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 Oltre all’1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro
Oltre € 25.822.900,00 L’onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00.
Valore indeterminabile € 1.295 € 10.325
9. Collegio arbitrale  
Al collegio arbitrale composta da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario: Al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno
  Minimo: Massimo:
Fino a € 25.900,00 € 1.940 € 5.160
Sul maggior valore:    
Da € 25.900,01 a € 51.700,00 € 3.875 € 7.745
Da € 51.700,01 a € 103.300,00 € 6.460 € 14.200
Da € 103.300,01 a € 258.300,00 € 12.915 € 25.820
Da € 258.300,01 a € 516.500,00 € 22.595 € 58.100
Da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 € 41.965 € 116.200
Da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 Oltre all’1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro
Oltre € 25.822.900,00 L’onorario min. e max. dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differen tra il valore della controversia e 25.822.900,00
Valore indeterminabile € 3.230 € 25.820
10 - Onorario a tempo Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2233 del Codice civile, le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore a 65 euro all’ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l’urgenza, il valore e la natura della pratica, l’importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del Consiglio dell’ordine

* L’onorario è ogni volta dovuto:

a) in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore;

b) dopo l’avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini;

c) prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;

d) dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell’avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;

e) all’atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.

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