Tariffa penale.
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
Criteri generali
1. Per la determinazione dell’onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell’opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell’avvocato e l’onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l’entità economica o l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell’impegno necessario, la frequenza e l’entità dell’assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, eccetera), una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell’Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni “corrispondenza o sessione”; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l’attività di “esame e studio”; per ogni attività di “investigazione difensiva”; per ogni “accesso” o “attesa”; per ogni atto o attività con la “partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni “scritto difensivo”. Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice “partecipazione”; una integrazione in caso di “attività difensive”, indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di “discussione orale”. La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 Codice di procedura penale).
5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d’ufficio dell’imputato minorenne previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all’effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l’ammontare minimo degli onorari fino a un terzo della misura prevista.
ARTICOLO 2
Giudizi non compiuti
1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l’avvocato recedano dal mandato, l’avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell’incarico.
ARTICOLO 3
Pluralità di difensori e parti. Società professionali
1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino a un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l’esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l’avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20 per cento.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
4. Se l’incarico professionale è conferito a una società tra avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 4
Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l’avvocato avrà diritto all’indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell’ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.
ARTICOLO 5
Parte civile
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari e ai diritti della tariffa civile.
ARTICOLO 6
Rimborsi
1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, eccetera).
ARTICOLO 7
Praticanti abilitati
1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
ARTICOLO 8
Spese generali
1. All’avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull’importo dei suoi onorari.