CAPITOLO III
Allegato al decreto del ministro della Giustizia
Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)
ARTICOLO 1
Criteri generali
- Per l’assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell’allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.
- Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente e dell’eventuale urgenza della prestazione.
- Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell’onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell’Ordine.
- In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.
ARTICOLO 2
Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri
- I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
- Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.
ARTICOLO 3
Pluralità di difensori e società professionali
- Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l’opera prestata.
- Se l’incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 4
Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio
- Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.
ARTICOLO 5
Criteri per la determinazione del valore della pratica
- Il valore della pratica o dell’affare si determina a norma del codice di procedura civile.
- Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all’articolo 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di 516.500,00 euro.
- Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore
- Per l’assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
- Per l’assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l’interesse sostanziale del cliente.
- Per l’assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
- L’onorario previsto per l’arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.
ARTICOLO 6
Incarico non portato a termine
- Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell’incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l’opera prestata comprendendosi in questa il lavoro praeparatorio compiuto dal professionista.
ARTICOLO 7
Prestazioni con compenso a percentuale
- Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l’onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull’ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l’incarico duri meno di un anno, sull’ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell’incarico.
- Ove l’applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.
ARTICOLO 8
Indennità di trasferta
1. All’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno (pernottamento in albergo 4 stelle e vitto), rimborsate nel loro ammontare documentato con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un’indennità di trasferta da un minimo di 10 euro a un massimo di 30 euro per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.
ARTICOLO 9
Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti
- Qualora tra la prestazione e l’onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell’ordine, essere superati imassimi anche oltre l’aumento previsto dal terzo comma dell’articolo 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all’infuori di questa ipotesi l’onorario minimo non è derogabile.
ARTICOLO 10
Applicazione analogica
- Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
ARTICOLO 11
Pratiche di valore superiori ai 5.164.600,00 euro
- Per le pratiche di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3%del valore della pratica.
ARTICOLO 12
Rimborso spese generali
- All’avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull’importo degli onorari.