| Prestazioni |
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| 1. Corrispondenza e sessioni |
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| 1.1 Informativa, anche telefonica (per ognuna) |
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| 1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato (per ogni sessione) |
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| 1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati (per ogni sessione) |
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| 2. Esame e studio (*) |
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| 3. Investigazioni difensive |
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4. Indennità
di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa. (per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere) |
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5. Partecipazione e assistenza
ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova. (Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora) |
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| 6. Udienze, per ognuna |
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| 6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale |
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| 6.2 Per l’esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera |
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| 6.3 Per la discussione orale |
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| 7. Redazione di scritti difensivi (per ognuno) |
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| 7.1 Esposti, denunce, querele |
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| 7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace |
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| 7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato |
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| 7.4 Citazioni e notifiche |
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| 7.5 Impugnazioni |
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| 7.6 Memorie |
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| 7.7 Pareri che esercitano l’attività |
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* L’onorario è ogni volta dovuto:
a) in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore;
b) dopo l’avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini;
c) prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;
d) dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell’avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;
e) all’atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.
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