Tariffe forensi vigenti giudiziali e stragiudiziali

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Tariffe in materia penale.

Corte d’Assise, Corte d’Assise d’Appello, Corte d’Appello e Tribunale di Sorveglianza

Prestazioni  
1. Corrispondenza e sessioni  
1.1 Informativa, anche telefonica (per ognuna)  
1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato (per ogni sessione)  
1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati (per ogni sessione)  
2. Esame e studio (*)  
3. Investigazioni difensive  
4. Indennità
di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa. (per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere)
 
5. Partecipazione e assistenza
ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova. (Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora)
 
6. Udienze, per ognuna  
6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale  
6.2 Per l’esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera  
6.3 Per la discussione orale  
7. Redazione di scritti difensivi (per ognuno)  
7.1 Esposti, denunce, querele  
7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace  
7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato  
7.4 Citazioni e notifiche  
7.5 Impugnazioni  
7.6 Memorie  
7.7 Pareri che esercitano l’attività  
 

* L’onorario è ogni volta dovuto:

a) in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore;

b) dopo l’avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini;

c) prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;

d) dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell’avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;

e) all’atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.