Tempus ad usucapionem
Tempo necessario ad usucapire la proprietà di un bene. Nella possessio ad usucapionem della res habilis era il protrarsi di un tempo minimo che Giustiniano quantificò in: 1) 3 anni per la usucapione delle “res mobiles” ; 2) 10 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario delle “res” abitavano nella stessa città; 3) 20 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario abitavano in due città diverse.