Vacatio legis
In senso letterale: Assenza della legge. Nel linguaggio giuridico con la locuzione latina vacatio legis si intende periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale e la sua effettiva entrata in vigore, periodo che normalmente è di 15 giorni, ma può essere anche, se esplicitamente previsto dalla legge stessa, più breve o più lungo, oppure indeterminato (per es., quando l’entrata in vigore di una legge è condizionata dall’emanazione di un suo regolamento) o addirittura mancare del tutto (nel qual caso la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione).