Calcolo risarcimento lesioni micropermamenti.
Calcolo danno biologico micropermanenti
Criteri di Calcolo danno biologico micropermanenti
In questa pagina è stato predisposto un utile modulo per calcolare l’ammontare del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (cosiddette lesioni micropermanenti) ovvero pari o inferiori a nove punti percentuali derivanti da sinistri stradali. Il calcolo del risarcimento avviene secondo i valori aggiornati al 1° aprile 2022.
È inoltre possibile calcolare il danno da invalidità temporanea articolato fino a quattro periodi diversi per invalidità temporanea assoluta ed invalidità temporanea parziale, con percentuali liberamente impostabili.
Riferimenti normativi per il calcolo del danno biologico
Il modulo di calcolo del danno biologico sviluppa i risultati applicando i criteri indicati all’art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) secondo gli importi aggiornati dal D.M. 8 giugno 2022 (in Gazz. Uff., 22 giugno 2022, n. 144) che ha fissato in € 870,97 l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità ed in € 50,79 l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
L’art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione (L. n. 29/2012), prevede, al comma 3-ter, che al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Il suddetto articolo al comma 3-quater prevede inoltre che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
Come si calcola il risarcimento per lesioni micropermamenti
In applicazione dei criteri dettati dai commi 1 e 6 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni, il risarcimento dell’invalidità permanente è determinato in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita. I coefficienti moltiplicatori al crescrere dell’invalidità sono i seguenti:
1 punto - coefficiente 1
2 punti - coefficiente 1,1
3 punti - coefficiente 1,2
4 punti - coefficiente 1,3
5 punti - coefficiente 1,5
6 punti - coefficiente 1,7
7 punti - coefficiente 1,9
8 punti - coefficiente 2,1
9 punti - coefficiente 2,3
All’importo determinato applicando al valore base del primo punto di invalidità lo specifico coefficiente moltiplicatore occorre poi applicare una riduzione al crescere dell’età del soggetto danneggiato in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età.
A titolo esemplificativo nel caso di soggetto danneggiato di anni 25 che abbia riportato una invalidità permanente di 7 punti si procederà come segue:
Valore base del primo punto di invalidità € 870,97 (anno 2022)
Valore del risarcimento per punto di invalidità applicato il coefficiente moltiplicatore € 870,97 * 1,9 = € 1.654,84
Calcolo coefficiente di riduzione in base all’età del danneggiato 0,5% * (25-10) = 7,5%
Applicazione del coefficiente di riduzione € 1.654,84 * 7,5% = € 124,11
Valore del punto con decremento per età € 1.654,84 - € 124,11 = 1.530,73
Applicazione del valore adeguato del punto di invalidità al numero dei punti € 1.530,73 * 7 = € 10.715,11
Va inoltre rammentato che, ai sensi del terzo comma dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo i criteri di cui sopra, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto deve considerarsi esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.