Il calcolatore determina il risarcimento per invalidità permanente e temporanea, assoluta o parziale.
Calcolo danno non patrimoniale
Il risarcimento del danno secondo le tabelle del Tribunale di Milano
Le Tabelle di Milano, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale segnato dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 26972/2008 hanno recepito l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 e così anche per le rinnovate tabelle di Milano 2018 è proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione) nonché del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008.
Per maggiori approfondimenti vai a: Calcolo danno non patrimoniale Tribunale di Milano
I criteri di calcolo secondo le tabelle del Tribunale di Roma
Le tabelle del Tribunale di Roma operano una valutazione del danno derivante da lesioni secondo il criterio del “punto variabile” in modo da determinare un valore monetario di base crescente in relazione alla misura del pregiudizio subito e decrescente in funzione dell’età del danneggiato al momento del fatto.
Il criterio del punto variabile si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali cresce in misura geometrica rispetto al crescere dei postumi permanenti: ad invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi.
Con il sistema tabellare a punto variabile il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato alle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità e, quindi, abbattendo il risultato in funzione dell’età della vittima con l’adozione di un fattore di demoltiplicazione.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto.
Per maggiori approfondimenti vai a: Calcolo danno non patrimoniale Tribunale di Roma