
L’equo indennizzo è determinato secondo lo stipendio tabellare e la categoria di menomazione.
Calcolo equo indennizzo
Cosa è l’equo indennizzo.
L’equo indennizzo è uno speciale beneficio economico che, ai sensi dell’art. 48 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), spetta al dipendente pubblico che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge n. 648/50.Come si calcola l’equo indennizzo.
L’equo indennizzo è determinato come il doppio dello stipendio tabellare per la prima categoria e quindi secondo percentuali decrescenti per le altre categorie di menomazioni di cui alle tabelle A e B allegate al DPR n. 834/81 (che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR n. 915/78 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra). Gli attuali criteri sono stati indicati dalla Finanziaria 2007 (L. n. 662/96), che ha modificato la tabella allegata al DPR 686/57. Ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57 l’ equo indennizzo è ridotto del 25% se superati i 50 anni di età e del 50% se superati i 60 anni di età al momento dell’evento dannoso. L’equo indennizzo è altresì ridotto della metà se l’impiegato consegue anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. L’equo indennizzo non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma puramente indennitario e la giurisprudenza (Cass. Sez. unite n. 900/1999, Cass. Sez. lavoro n. 5160/2000) ritiene tale indennizzo totalmente cumulabile con il risarcimento del danno. L’equo indennizzo non è cumulabile con un’eventuale rendita INAIL per malattia professionale e non è un reddito imponibile ai fini IRPEF.Categoria di cui alla tabella A del DPR n. 834/81 | Misura dell’indennizzo |
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Prima categoria | Due volte l’importo dello stipendio tabellare alla data di presentazione della domanda |
Seconda categoria | 92% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Terza categoria | 75% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quarta categoria | 61% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quinta categoria | 44% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Sesta categoria | 27% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Settima categoria | 12% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Ottava categoria | 6% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Categoria di cui alla tabella B del DPR n. 834/81 | Misura dell’indennizzo |
Tutte le menomazioni | 3% dell’importo stabilito per la prima categoria |