Il presente calcolatore è valevole sino al 31.12.2019 attesa la successiva intruduzione della nuova IMU.
Attenzione: A partire dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata istituita la c.d. nuova IMU che accorpa la precedente TASI, ora abrogata, semplificando la gestione dei tributi locali. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori ma sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle precedenti aliquote base di IMU e TASI.
Calcolo IMU e Calcolo TASI (fino al 2019)
IUC Imposta Unica Comunale
Con l’approvazione della Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147, suppl. ord. n. 87 alla G.U. n. 302), è entrato in vigore il riordino della tassazione immobiliare ed è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (art.1 comma 639). L’IUC è basata su due presupposti impositivi: uno collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e l’altro di natura patrimoniale.L’IUC Imposta Unica Comunale è quindi costituita da:
- IMU Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, prevista dall’art. 13 del Decreto Salva Italia DL 201/2011;
- TASI Tassa per i Servizi Indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
Come si calcola l’IMU. Le aliquote IMU
Questo strumento permette di effettuare il calcolo dell’IMU, imposta sugli immobili, prevista dall’art. 13 del Decreto Salva Italia DL 201/2011 L’IMU si calcola sulla base della rendita catastale e della categoria catastale dell’immobile.L’aliquota di base dell’IMU è pari allo 7,6 per mille (0,76%). I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali. e qundi entro la soglia massima dello 10,6 per mille (10,6%). L’aliquota IMU di base è ridotta al 4 per mille (0,4 %) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono però modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, c. 7 DL 201/2011) ovvero fino al 6 per mille (0,6%). L’aliquota è ridotta al 2 per mille (0,2 %) per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8 DL 201/2011).IMU sulla prima casa
L’IMU sull’abitazione principale cosiddetta prima casa, purchè non non di pregio (cat. da A/2 ad A/7) non è più dovuta.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.É esclusa l’IMU anche sulle pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. L’IMU è invece dovuta in caso di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) anche se prima casa. Se la prima casa è un immobile di pregio resta in ogni caso applicabile l’aliquota agevolata dello 0,4% (art. 13, comma 7 DL 201/2011) e la detrazione di € 200,00, da ripartirsi tra i vari aventi diritto se più di uno (art. 13, comma 10 DL 201/2011). I comuni possono modificare l’aliquota prima casa, in aumento o in dominuzione, sino a 0,2 punti percentuali ovvero da un minimo dell0 0,2 % ad un massimo dello 0,4 %. L’IMU non si paga altresì per i seguenti immobili:a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Come si calcola la TASI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Sono però soggette a TASI le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (art. 1, c. 669 L 147/2013)La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU (comma 675 L 147/2013).L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille (0,1%) Il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (comma 676 L 147/2013). Il comune può anche elevare l’aliquota (comma 677 L 147/2013), rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve superare l’aliquota massima consentita per l’IMU, fissata al 10,6 ‰ (art. 1, c. 640 L 147/2013).
Attenzione: Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) la TASI è stata abrogata ed è stata istituita la nuova IMU 2020. La TASI è quindi rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019 ed era uno dei tributi compresi nella IUC (Imposta Unica Comunale). Veniva pagata in riferimento alla fruizione dei cosiddetti servizi indivisibili dei Comuni come l’illuminazione o il decoro urbano (detti appunto indivisibili perché non frazionabili in base all’utilizzo specifico di ciascun residente).