Nuova IMU non dovuta sulla prima casa purché non di lusso.
Calcolo nuova IMU
Come si calcola la Nuova IMU
Il calcolo è effettuato seguendo i medesimi criteri previsti per l’IMU ovvero applicando una aliquota di base dello 8,6 ‰ (che può essere elevata fino al 10,6 ‰ da parte dei comuni) ed al valore dell’immobile determinato avuto conto della rendita catastale dello stesso, esattamente come avviene per il calcolo dell’IMU. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori, che sono i medesimi della precedente IMU.La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Le aliquote per il calcolo della Nuova IMU
A partire dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata istituita la c.d. nuova IMU che accorpa la precedente TASI, ora abrogata, semplificando la gestione dei tributi locali. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori ma sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle precedenti aliquote base di IMU e TASI. L’aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 ‰ (comma 748) ma i comuni la può aumentare fino al 6 ‰ o ridurre fino all’azzeramento.L’aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all’8,6 ‰ (7,6 ‰ IMU + 1 ‰ TASI), aliquota massima 10,6 ‰, oppure ridotta fino all’azzeramento (tranne il gruppo D dove c’è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un’aliquota IMU massima pari all’11,4 ‰ (comma 755).
Confermata l’esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:
Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 ‰, aliquota massima 1 ‰, oppure ridotta fino all’azzeramento.
Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 ‰, aliquota massima 2,5 ‰, oppure ridotta fino all’azzeramento.
Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 ‰, aliquota massima 10,6 ‰, oppure ridotta fino all’azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).
Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 ‰ (7,6 ‰ è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 ‰, aliquota minima 7,6 ‰.
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell’esenzione per l’abitazione posseduta in Italia.