Il calcolatore determina il risarcimento per invalidità permanente e invalidità temporanea, assoluta o parziale.
Calcolo danno biologico Tabelle di Milano
Il risarcimento del danno secondo le tabelle del Tribunale di Milano
Le Tabelle di Milano, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale segnato dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 26972/2008 hanno recepito l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 e così anche per le rinnovate tabelle di Milano 2018 è proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione) nonché del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008.
Le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2018 individuano il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore delle Tabelle di Milano 2008 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata, in riferimento al valore di liquidazione “medio” della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”, c.d. danno morale (che, secondo le tabelle in uso sino al 2008, era parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del danno biologico), nonché prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.
Sono stati altresì rivisitati i valori liquidati a titolo di danno biologico e morale temporaneo proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.
Per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100% è proposta una forbice di valori monetari da un minimo di € 98,00 ad un massimo di € 147,00. Per spiegazioni maggiormente dettagliate si rimanda al testo completo del documento recante i Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborato dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano.