Calcolo usufrutto effettuato secondo i coefficienti aggiornati al D.M. 18 dicembre 2022.
Calcolo usufrutto vitalizio e nuda proprietà
Cosa è il diritto di usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile. Il diritto dell’usufruttuario sulla cosa altri ha contenuto molto vasto e comprende:
- La facoltà di godere della cosa con le eventuali successive accessioni (art. 983 cod. civ.) ossia di utilizzarla per il proprio vantaggio ma nel rispetto della destionazione economica del bene decisa dal proprietario (art. 981 cod. civ.);
- La facoltà di fare propri i frutti, naturali (come i prodotti del suolo) o civili della cosa (come il canone di locazione del bene).
Durata del diritto di usufrutto
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Atteso il favore legislativo per la piena proprietà il diritto di usufrutto non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (cd. usufrutto vitalizio) o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di trent’anni (art. 979 cod. civ.).
Come si calcola il valore del diritto di usufrutto a vita
I criteri per il calcolo del diritto di usufrutto vitalizio sono dettati dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), con applicazione dei coefficienti indicati in tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Il calcolo dei valori di diritto di usufrotto (e correlativamente della nuda proprietà) è effettuato secondo i coefficienti aggiornati al D.M. 18 dicembre 2022, ragguagliati al tasso d’interesse legale vigente del 5% base annua a partire dal 1° gennaio 2023.
Art. 14 D.Lgs. 346/1990
«La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: […] c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato - norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse».
Art. 17 D.Lgs. 346/1990
«La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: […] c ) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia […]»
In sintesi il valore dell’usufrutto vitalizio è così determinato:
- moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse (determinando un valore assimilare ad una rendita annuale);
- moltiplicando il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR 131/1986 in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto.
Con Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 dicembre 2022 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 2021, n. 304) recante Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi sono stati per l’appunto adeguati i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio e della nuda proprietà relativamente ad un immobile.