Attestazione di conformità della copia informatica uso notifica mezzo pec
Il sottoscritto Avv. ___________________, con studio in ___________________, Via _____________________, c.f. _____________________, nella propria qualità di difensore dell’attore (o convenuto o ricorrente ecc.) sig. ____________________ c.f. ___________________, in forza di procura alle liti rilasciata in data ______________, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3-bis, comma 2, della Legge n. 53/1994 e 16 undecies del D.L. n. 179/2012 (convertito in legge n. 221/2012),
attesta
che la presente copia informatica dell’atto (o provvedimento) _____________________ [descrivere l’atto o il provvedimento indicando la data di emissione, la data di deposito, il numero rg, il numero d’ordine ed eventuale cronologico] é copia conforme all’originale del documento in formato cartaceo da cui é stata estratta previa scansione (oppure: é copia conforme alla copia cartacea conforme all’originale del documento).
(Luogo, data)
(Avv. ______, firma digitale)
Art. 3 bis Legge 20 gennaio 1994 n. 43
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’ articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata (2).
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .
4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; ](3)
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.(1) Articolo inserito dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
(2) Comma modificato dall’articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
(3) Lettera soppressa dall’articolo 46, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art.16 undecies D.L. 179/2012
Modalità dell’attestazione di conformità
1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.Articolo inserito dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 .