Avviso di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 c.p.c. e 9 L. 53/94
Il sottoscritto Avv.___________ con studio in _______ cod.fiscale ________, procuratore e difensore della ____________ s.r.l. avente sede legale in _____________ c.f. e p iva. _________, in virtù di procura alle liti allegata all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. ____/___ del ______ (RG n. ____)
AVVISA
la cancelleria del Tribunale di ___________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 645 c.p.c. e dell’art. 9 L. n. 53/1994, affinché annoti sull’originale del decreto, che contro il medesimo decreto ingiuntivo n. ______ (R.G.n. _____) emesso su ricorso di __________, c.f.______________ dal Tribunale di _________ in data _______ ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. mediante notifica dell’atto di citazione in opposizione tramite Posta Elettronica Certificata in data _______ presso il domicilio eletto del procuratore e difensore Avv._____________ (c.f.. _______________) titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata ________________________ risultante dal registro pubblico _____________ .
Allegati:
1) Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
2) Procura speciale alle liti.
2) Relata di notifica;
3) Ricevuta di accettazione PEC;
4) Ricevuta di consegna PEC.
(luogo e data)
Avv. ___________
Art. 645 c.p.c.
Opposizione
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Art. 9 Legge 53/1994
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.