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Home » Guide di diritto » Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti

Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti

RedazionediRedazione
17 Dicembre 2021
inGuide di diritto, Famiglia Successioni, Penale Procedura Penale
Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti
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La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti riconosce il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti

Indice dei contenuti:

  • La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti riconosce il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti
    • Protocollo d’intesa tra Ministero della giustizia e Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e Banbinisenzasbarre Onlus

È stata rinnovata per altri quattro anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti” ovvero Il protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Agia Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza  e Bambinisenzasbarre Onlus
La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti riconosce il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti e mira a sostenerne il diritto alla genitorialità.
Con l’accordo si intendono promuovere iniziative in materia di custodia cautelare, di luoghi di detenzione, di spazi bambini nelle sale d’attesa e di colloquio, di visite in giorni compatibili con la frequenza scolastica, di videochiamate, di formazione del personale carcerario che entra in contatto con i piccini, di informazioni, assistenza e supporto alla genitorialità. Prevista anche una raccolta dati e un monitoraggio sull’attuazione del protocollo.
La “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti” contiene inoltre una serie di misure a tutela dei diritti dei bambini costretti a vivere in una struttura detentiva con le madri.
In particolare le parti hanno affermato la volontà di proseguire nell’intento di:

  • Favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre l’interesse superiore delle persone minori di età;
  • Promuovere interventi e provvedimenti, anche normativi, in considerazione delle specificità dei figli di genitori detenuti che tengano conto delle necessità della loro relazione genitoriale senza, tuttavia, indurre ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni, con particolare attenzione alla situazione dei figli che vivono con le madri in ambienti detentivi;
  • Tutelare il diritto dei figli al legame continuativo e affettivo col proprio genitore detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale;
  • Sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e oltre la detenzione, agevolando la famiglia e, in particolare, supportando le persone minori di età che vengono colpite emotivamente, socialmente ed economicamente, con frequenti ricadute negative sulla salute psico fisica e con incidenza anche sull’abbandono scolastico;
  • Superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione nella prospettiva di un processo di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario per un progetto di società solidale e inclusiva;
  • Considerare gli articoli, sottoscritti nel presente Protocollo d’Intesa, come riferimento nell’assumere le decisioni e nello stabilire il modus operandi per ciò che riguarda tutti i genitori, anche minorenni, soggetti a misure restrittive della libertà;
  • Garantire che le detenute madri e i detenuti padri abbiamo accesso a percorsi di sostegno alla genitorialità;
  • Promuovere la sinergia di più soggetti istituzionali e della società civile, che insieme costruiscano e sostengano la globalità degli interventi necessari al benessere psico- fisico dei minorenni figli di genitori reclusi;
  • Promuovere la conoscenza della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n.176 in favore del personale e delle persone detenute aventi figli di minore età.

Protocollo d’intesa tra Ministero della giustizia e Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e Banbinisenzasbarre Onlus

Art. 1
(Decisioni relative ad ordinanze, sentenze ed esecuzione pena)
In attesa di raggiungere l’obiettivo di evitare la permanenza dei bambini in carcere, ipotesi questa da considerare come extrema ratio, l’Istituto di detenzione nel quale fa ingresso un genitore con figlio/i al seguito, nei confronti del quale sia stato adottato un provvedimento di custodia cautelare in carcere e/o di detenzione in carcere, viene invitato a darne immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni per le valutazioni e le iniziative di rispettiva competenza riguardanti la tutela degli interessi dei figli di minore età.
Le Autorità giudiziarie vanno sensibilizzate ed invitate, in particolare:
a tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata che conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell’eventuale misura cautelare cui sottoporla, privilegiando ove possibile la collocazione in luoghi diversi dal carcere;
ad applicare i limiti imposti al contatto tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno in modo da non violare il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il genitore allontanato, così come previsto nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
ad individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto del superiore interesse di questi ultimi, sia nell’ipotesi che il genitore sia collocato in istituto penitenziario, sia in IPM sia in altri luoghi diversi dal carcere;
a considerare in modo rilevante le esigenze dei figli di minore età – compleanni, primo giorno di scuola, recite, diplomi, ricoveri ospedalieri - nella disciplina dei permessi di uscita (premio e per necessità) spettanti ai genitori detenuti.

Art. 2
(Visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per minorenni)
Il Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dell’Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS, si impegna a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché:
la scelta del luogo di detenzione di un genitore con figli di minore età tenga conto della necessità di garantire la possibilità di contatto diretto durante la permanenza nell'istituto penitenziario o nell’istituto penale per minorenni;
ogni minorenne possa fare visita al genitore detenuto entro una settimana dall' arresto e, con regolarità, da quel momento in poi;
in tutte le sale d'attesa sia attrezzato uno "spazio bambini", dove i minorenni possano sentirsi accolti e In questi spazi gli operatori daranno ospitalità e forniranno ai familiari l'occorrente per un'attesa dignitosa (come scalda biberon o fasciatoio) e, ai più piccoli, strumenti (tipo giochi o tavoli attrezzati per il disegno) per prepararli all'incontro con il genitore detenuto;
in ogni sala colloqui, se pure di modeste dimensioni, sia previsto uno "spazio bambini" riservato al gioco e, laddove la struttura lo consenta, sia allestito uno spazio separato destinato a Questa previsione si attuerà progressivamente, rendendola effettiva almeno nelle Case di reclusione;
le strutture siano accessibili ai minorenni con disabilità o con altre particolari esigenze di accesso;
i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due pomeriggi, in modo da non ostacolare la frequenza scolastica dei minorenni; i colloqui siano previsti anche nei giorni festivi; siano favoriti forme di contatto agile come le videochiamate e i colloqui via Skype, così come consentito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
ai minorenni siano fornite informazioni adeguate all’età circa le procedure e le regole di visita, nonché su ciò che è consentito portare e su come vengono condotte le procedure di controllo ai fini dell’accesso in carcere. Tali informazioni dovranno essere fornite in più lingue e in più formati (ad esempio attraverso stampe di grandi dimensioni, versioni "semplici da leggere", versioni video e audio anche per i più piccoli);
le procedure di controllo siano adatte e proporzionate ai diritti e alle condizioni dei minorenni tenendo conto, in particolare, del loro diritto alla privacy, all'integrità fisica e psicologica, alla sicurezza;
ai minorenni sia offerta la possibilità di far visita ai genitori anche con particolare attenzione alla privacy, quando necessaria e in circostanze particolari;
ai minorenni sia consentito di acquisire conoscenze sulla vita detentiva dei genitori e, ove le strutture lo consentano e se ne ravvisi l'opportunità nel loro superiore interesse, di visitare alcuni luoghi frequentati dai genitori reclusi (ad esempio, refettorio o sale ricreative o laboratori o luoghi di culto);
siano disposte soluzioni di accompagnamento alternativo dei minorenni da 0 a 14 anni qualora l'altro genitore o altro adulto di riferimento non fosse A tal fine potrà provvedersi con l’ausilio di assistenti sociali specializzati o potranno essere autorizzati anche soggetti appartenenti ad organizzazioni non governative (ONG) o associazioni attive in questo settore;
negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni siano organizzati, ove possibile, dei "gruppi di esperti a sostegno dei minorenni", congiunti di detenuti, con particolare attenzione ai più piccoli, per valutare regolarmente come questi vivono l'esperienza della visita nella struttura, per consentire il contatto con familiari anche con altri mezzi e per fornire consigli in merito a eventuali miglioramenti da apportare a strutture e procedure.

Art. 3
(Altri tipi di rapporti con il genitore detenuto)
Le Parti si impegnano altresì:
a non considerare i contatti aggiuntivi con i figli di minore età come "premi" assegnati in base al comportamento del detenuto;
a sviluppare linee guida specifiche per quanto riguarda il sostegno e il mantenimento dei contatti tra i genitori detenuti e i figli di minore età che non riescono ad incontrarsi In tali circostanze occorrerà prevedere precise regolamentazioni che consentano di autorizzare in maniera più sistematica il ricorso all'utilizzo della telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni tramite webcam e chat.

Art. 4
(Formazione del personale)
Il personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità che opera negli istituti dovrà ricevere una formazione specifica sull’impatto che la detenzione di un genitore o di un familiare e l’ambiente carcerario determinano sui minorenni.
Il personale di Polizia penitenziaria dovrà ricevere, in particolare, una formazione specifica sulle modalità di controllo adatte ai bambini e agli adolescenti, così che in ogni istituto penitenziario e istituto penale per i minorenni sia presente personale di polizia specializzato, adeguatamente formato per l’assistenza ai congiunti minorenni e alle famiglie durante le visite.
La formazione di cui ai commi 1 e 2 è offerta/realizzata dalla Direzione Generale della Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, in collaborazione con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus.

Art. 5
(Informazioni, assistenza e guida)
Ciascuna delle Parti firmatarie del presente Protocollo, nel proprio ambito e con le modalità di competenza, si adopererà al fine di:
assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli, compresi quelli di minore età, informazioni appropriate, aggiornate e pertinenti in ogni fase del processo, dall'arresto al rilascio, sia in merito alle procedure e alle possibilità di rapporto fra loro che all'assistenza loro dedicata prima, durante e dopo il periodo di detenzione del congiunto. Ai minorenni dovranno essere offerte informazioni chiare e adatte all’età in merito agli eventuali servizi di assistenza disponibili per loro indipendentemente dai propri genitori, anche eventualmente, con l'ausilio di ONG o associazioni specializzate;
offrire assistenza e supporto ai genitori detenuti preoccupati dell'impatto che la visita nell’istituto penitenziario e nell’istituto penale per minorenni potrebbe avere sui figli e/o su loro stessi, allo scopo di favorire il mantenimento della relazione genitoriale utilizzando la varietà di modalità di comunicazione consentite, in particolare durante il periodo precedente la prima visita;
proporre negli istituti di detenzione programmi di assistenza alla genitorialità che incoraggino lo sviluppo ed il consolidamento del rapporto genitori-figli;
favorire, durante il periodo di detenzione, l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di minore età e, in particolare, prevedere che la possibilità di avvalersi di permessi di uscita per visite alla famiglia costituisca parte integrante della fase di preparazione alle dimissioni;
sostenere, all’interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per i minorenni, attività di informazione e di orientamento dei detenuti genitori di figli di minore età, in merito ai servizi socio-educativi e sanitari forniti dagli Enti locali alle famiglie e alle dovute procedure di aggiornamento dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione familiare e sociale;
avvalersi di ONG e associazioni e con queste collaborare perché in ogni struttura sia assicurato il mantenimento di una positiva relazione genitoriale, e sia adeguatamente favorita la loro attività in base alle diverse esigenze presenti nei vari istituti;
promuovere la conoscenza della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 da parte dei genitori detenuti e dei loro figli di minore età in visita o inseriti in istituti di detenzione.
Ai fini di una corretta e omogenea applicazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo, le Parti sono chiamate ad accompagnare la realizzazione dei progetti volti a potenziare le misure a sostegno della continuità affettiva e della genitorialità, a qualsiasi titolo finanziati, offrendo i loro pareri già in fase istruttoria.

Art. 6
(Raccolta dati)
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità raccoglieranno sistematicamente ogni utile informazione con particolare riferimento al numero e all’età dei minori figli di genitori detenuti imputati, condannati o internati ed al numero di colloqui effettivamente fruiti annualmente.
Le statistiche, suddivise per età, sul numero dei minorenni che hanno uno o entrambi i genitori in carcere, saranno rese accessibili sul sito istituzionale del ministero.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità provvederanno alla diffusione, con cadenza annuale, presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni del questionario per il monitoraggio dell’attuazione dei principi del presente Protocollo predisposto dal Tavolo permanente di cui all’articolo 8 del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)
Premesso l’obiettivo di evitare la permanenza dei bambini in carcere, le Parti nei propri ambiti di competenza, scrupolosamente si adopereranno affinché:
tutti i bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva abbiano libero accesso alle aree all’aperto;
siano attuate procedure e accordi con ONG e associazioni affinché i bambini abbiano libero accesso al mondo esterno (se necessario, con la supervisione di personale specializzato operante in abiti civili);
i bambini frequentino asili nido e scuole all'esterno, assicurandone l’accompagnamento;
il personale in servizio nelle unità di detenzione che ospitano i bambini sia composto anche da addetti specializzati e formati sullo sviluppo psico-fisico e l’educazione dei soggetti in età evolutiva;
siano offerte strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne agli istituti che ospitano bambini e genitori detenuti;
i genitori detenuti che vivono insieme ai propri bambini siano assistiti nello sviluppo delle proprie capacità genitoriali, abbiano la possibilità di accudire adeguatamente i bambini avendo, per esempio, la possibilità di cucinare i pasti per loro, prepararli per l’asilo nido e la scuola, trascorrere del tempo giocando con loro e svolgendo altre attività, sia all'interno della struttura che nelle aree all'aperto;
siano predisposte misure di accompagnamento psicosociale al fine di sostenere il bambino e il genitore detenuto nella separazione, per ridurne l'impatto negativo, iniziale e successivo.

Art. 8
(Istituzione e funzioni del Tavolo permanente)
È istituito un Tavolo permanente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, della Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, dell’Autorità Garante per l'Infanzia e l’Adolescenza, del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, trimestralmente convocato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che:
svolgerà un monitoraggio periodico sull’attuazione del presente Protocollo, eventualmente anche mediante visite presso gli istituti di pena;
promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla fase dell'arresto, cosi come all’informazione e alla sensibilizzazione del personale scolastico che opera in contatto con minorenni figli di genitori detenuti;
curerà la predisposizione di un questionario da diffondere con cadenza annuale presso gli istituti penitenziari e penali per minorenni;
favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed europeo.

Art. 9
(Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni quattro dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d’intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.
Roma, 16 dicembre 2021

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