Nozione di conferenza di servizi
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La conferenza di servizi costituisce una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, alla quale si può ricorrere quando risulti opportuno pervenire ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento ovvero quando sia necessaria l’acquisizione di intese, concerti o nulla osta da parte di amministrazioni diverse da quella procedente.
La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione dell’azione amministrativa, in quanto consente di facilitare il dialogo tra le varie amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Essa è un modello partecipativo introdotto sul finire degli anni ottanta da alcune normative di settore, tra le quali la legge n. 441 del 1987 in materia di smaltimento di rifiuti.
L’istituto della conferenza di servizi è stato poi generalizzato dalla legge n. 241 del 1990, la quale lo ha esteso a ciascun procedimento amministrativo.
La disciplina della conferenza di servizi è stata poi successivamente ritoccata più volte dal legislatore, sia sul piano funzionale che su quello strutturale.
Da ultimo, con il d.lgs. n. 127 del 2016 si è provveduto ad operare un’integrale riscrittura della normativa ad essa relativa.
In un’ottica di semplificazione e di accelerazione dei tempi di svolgimento della conferenza, il legislatore è intervenuto sulle modalità di svolgimento della stessa, con l’obiettivo di ridurre i casi di obbligatorietà della conferenza e le ipotesi in cui la stessa deve svolgersi in presenza di tutte le amministrazioni coinvolte.
D’altra parte, in alcune materie sussiste una disciplina ad hoc dell’istituto: si pensi, per esempio, al d.lgs. n. 112 del 1998 in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive, ovvero al d.lgs. n. 114 del 1998 in tema di autorizzazione all’apertura, al trasferimento e all’ampliamento di grandi strutture di vendita.
Il nuovo articolo 14 della l. n. 241 del 1990, in particolare, così come modificato dal d.lgs. n. 127 del 2016, suole distinguere tra conferenza istruttoria, decisoria, preliminare e ambientale.
Le varie tipologie di conferenza di servizi
La conferenza di servizi istruttoria (art. 14, c. 1, L. n. 241/1990)
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990, così come modificato dal d.lgs. n. 127 del 2016, la conferenza di servizi istruttoria può essere indetta nelle ipotesi in cui si debba effettuare un esame contestuale dei differenti interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi.
Il potere di indire la conferenza spetta all’amministrazione procedente ed, in particolare, al responsabile del procedimento o all’organo di vertice dell’amministrazione.
Sia il privato interessato che le amministrazioni coinvolte possono sollecitare l’indizione della conferenza, la quale rimane comunque facoltativa.
Le modalità di svolgimento della conferenza sono determinate dall’amministrazione procedente, la quale può fare riferimento allo schema di cui al nuovo art. 14 bis, che disciplina la conferenza in forma semplificata, oppure adottare modalità differenti.
La ratio della conferenza istruttoria è quella di assicurare, nell’ambito del procedimento, la partecipazione di tutte quelle amministrazioni che siano portatrici di interessi pubblici nello stesso coinvolti, in modo da garantire la completezza dell’istruttoria e pervenire ad una più corretta ponderazione di tutti gli interessi in gioco.
Il provvedimento conclusivo resta comunque un atto proprio dell’amministrazione procedente, la quale è libera di determinarne il contenuto.
Articolo 14, comma 1 Legge 241/1990
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.
La conferenza di servizi decisoria (art. 14, c. 2, L. n. 241/1990)
La conferenza di servizi decisoria è invece disciplinata dal comma 2 dell’art. 14, secondo il quale tale particolare tipologia di conferenza può essere indetta quando sia necessario per l’amministrazione procedente acquisire pareri, intese, concerti o nulla osta da altre amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della conferenza di servizi decisoria i pareri non vincolanti, i quali, essendo relativi alla fase istruttoria, devono essere acquisiti prima dell’avvio dei lavori della conferenza.
A differenza di quella istruttoria, la conferenza di servizi decisoria ha carattere obbligatorio; essa, pertanto, deve sempre essere indetta quando sia necessario acquisire nell’ambito del procedimento uno degli atti indicati.
La natura decisoria della conferenza deriva dal fatto che la partecipazione delle amministrazioni coinvolte è funzionale all’adozione in via collaborativa del provvedimento conclusivo del procedimento, il cui contenuto è determinato in via concorrente dalle amministrazioni partecipanti.
All’esito della conferenza viene quindi adottata una decisione c.d. pluristrutturata, la quale sostituisce le determinazioni delle singole amministrazioni.
In dottrina e giurisprudenza si discute in ordine alla natura giuridica della conferenza decisoria: secondo un primo orientamento, per vero minoritario, essa è un vero e proprio organo collegiale di carattere straordinario, autonomo centro di imputazione del provvedimento adottato.
Per tale concezione, dunque, il provvedimento non deve essere imputato alla p.a. che convoca la conferenza, in specie quella procedente, o comunque a tutte quelle che vi hanno partecipato con funzione decisoria, quanto alla conferenza quale organo autonomo, la quale è quindi dotata di legittimazione passiva autonoma rispetto alle singole amministrazione che vi partecipano.
Secondo l’interpretazione prevalente, invece, tale conferenza assurge ad un mero modulo organizzatorio, costituendo una forma di raccordo tra più organi di separate amministrazioni priva di una propria individualità.
In tale ottica, l’atto finale della conferenza deve essere imputato alle amministrazioni che vi hanno partecipato, le quali attraverso la conferenza esprimono la loro volontà provvedimentale.
Ne consegue, dunque, che la legittimazione passiva processuale spetta alle singole amministrazioni coinvolte e non alla conferenza, la quale funge solo da strumento di raccordo e di semplificazione dell’azione amministrativa.
La tesi secondo la quale la conferenza funge da mero modulo procedimentale è stata avallata anche dalla Corte costituzionale, nonché dal supremo consesso amministrativo.
Articolo 14, comma 2 Legge 241/1990
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
La conferenza di servizi preliminare (art. 14, c. 3, L. n. 241/1990)
Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della l. n. 241 del 1990, in presenza di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi può essere convocata la c.d. conferenza di servizi preliminare.
L’indizione della conferenza di servizi preliminare avviene da parte dell’amministrazione procedente su istanza del privato interessato, la quale deve essere corredata da uno studio di fattibilità.
La denominazione ‘’preliminare’’ di tale conferenza deriva dalla funzione che essa assume all’interno del procedimento. La ratio dell’istituto è infatti quella di verificare, prima della presentazione di un progetto definitivo o di un’istanza, quali siano le condizioni per ottenere il rilascio di pareri, autorizzazioni o concessioni e, più in generale, qualsiasi altro atto di assenso necessario per l’accoglimento dell’istanza.
Nel caso in cui l’amministrazione procedente accolga la richiesta del privato, la conferenza preliminare deve essere indetta entro cinque giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.
Ai sensi del nuovo art. 14 bis, la conferenza preliminare si svolge in maniera semplificata e con riduzione dei termini fino alla metà.
Tutte le amministrazioni coinvolte formulano le proprie determinazioni in merito alla documentazione presentata dal privato, le quali verranno poi trasmesse all’interessato.
Le determinazioni adottate in sede di conferenza preliminare possono, tuttavia, essere successivamente modificate attraverso la convocazione di una conferenza simultanea, a seguito delle osservazioni presentate dal soggetto interessato.
Articolo 14, comma 3 Legge 241/1990
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
La conferenza di servizi in materia ambientale (art. 14, c. 4, L. n. 241/1990)
AI sensi del comma 4 dell’art. 14 della l. n. 241 del 1990, così come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2017, ove un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, al fine di acquisire le autorizzazioni, i nulla osta, le intese, le licenze, i pareri, i concerti e gli assensi comunque denominati, deve essere convocata una conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter.
A seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo citato, dunque, un’unica conferenza di servizi sarà sufficiente per acquisire sia gli assensi necessari per l’esercizio dell’attività che il giudizio di compatibilità ambientale.
Quando per la realizzazione di un progetto sottoposto a VIA, quindi, siano necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati, questi vengono acquisiti attraverso un’unica conferenza di servizi di tipo decisorio e inglobati nel giudizio di compatibilità ambientale.
In sostanza, il giudizio di compatibilità che arriva al termine della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per avviare le attività legate all’opera o all’impianto soggetto a VIA.
La conferenza di servizi prevista per la VIA si svolge in modalità sincrona, ossia attraverso la partecipazione, fisica o per via telematica, in un’unica riunione di tutte le amministrazioni coinvolte.
Articolo 14, comma 4 Legge 241/1990
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le modalità di svolgimento della conferenza
Il d.lgs. n. 127 del 2016 prevede due differenti modalità di svolgimento della conferenza di servizi, le quali vengono previste, rispettivamente, dai nuovi articoli 14 bis e 14 ter della l. n. 241 del 1990.
Due sono sostanzialmente tali modalità: si distingue, infatti, tra conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona e conferenza in forma simultanea in modalità sincrona.
La conferenza in forma semplificata (art. 14 bis L. n. 241/1990)
Come previsto dall’art. 14 bis della l. n. 241 del 1990, il modello semplificato è quello tipico della conferenza decisoria, fatta eccezione che per le ipotesi più complesse previste dai commi 6 e 7.
Ciò non toglie, d’altra parte, che esso possa essere invocato anche per la conferenza di servizi istruttoria.
La forma semplificata della conferenza si caratterizza per il fatto che le singole amministrazioni coinvolte non sono tenute a presenziare simultaneamente, tramite un proprio rappresentante, ad una riunione, essendo ad esse consentito di intraprendere la cooperazione mediante un semplice scambio di informazioni e comunicazioni per via telematica.
L’indizione della conferenza spetta all’amministrazione procedente, la quale deve provvedervi entro il termine di cinque giorni, il quale decorre, nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento del relativa domanda, e nell’ipotesi in cui il procedimento sia iniziato d’ufficio, dal giorno in cui sia stato appunto iniziato il procedimento medesimo.
All’amministrazione procedente spetta inoltre l’organizzazione e la direzione della conferenza: essa, infatti, deve in primo luogo comunicare alle amministrazioni coinvolte l’oggetto della determinazione da assumere, informandole della presentazione della relativa istanza, con contestuale indicazione della documentazione necessaria all’istruttoria.
In secondo luogo, è riservata all’amministrazione procedente l’indicazione di due termini perentori: quello non superiore a quindici giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte possono presentare richieste di integrazione documentali o chiarimenti in ordine a fatti, stati o qualità che non siano presenti in documenti già a disposizione dell’amministrazione o non direttamente reperibili da altre amministrazioni; nonché quello non superiore a quarantacinque giorni entro il quale le medesime amministrazioni devono rendere la proprie determinazioni in ordine alla decisione finale.
Infine, spetta all’amministrazione che procede la comunicazione della data dell’eventuale riunione in modalità sincrona, da tenersi nel caso in cui non si riesca a raggiungere una determinazione univoca con la forma semplificata.
La determinazione della singola amministrazione deve essere espressa in termini di assenso o dissenso ed adeguatamente motivata. Come espressamente previsto dall’art. 14 bis, comma 3, in particolare, le amministrazioni devono indicare, in modo chiaro e analitico, le eventuali condizioni o prescrizioni necessarie per raggiungere l’assenso, nonché le condizioni necessarie per il superamento del dissenso, specificando se le stesse riguardino un vincolo discendente da una disposizione legislativa, da un atto amministrativo generale, ovvero se siano apposte, in via discrezionale, per garantire una più efficace tutela dell’interesse pubblico.
Qualora, poi, le amministrazioni interessate non comunichino le proprie determinazioni nel termine indicato ovvero le stesse non siano provviste dei requisiti di cui al comma 3, e fatta salva l’ipotesi in cui il diritto comunitario prevede la necessità di un provvedimento espresso, vale la regola del silenzio assenso.
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere in seno alla conferenza in forma semplificata una determinazione univoca, spetta all’amministrazione procedente indire la conferenza in forma simultanea, la quale dovrà essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello di quarantacinque giorni assegnato alle amministrazioni per rendere le proprie determinazioni.
Articolo 14 bis Legge 241/1990
Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorchè implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.Articolo 14 bis
Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorchè implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.
La conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 14 ter, L. n. 241/1990)
La conferenza in forma simultanea, per contro, si caratterizza per la partecipazione contestuale, anche per via telematica, di tutte le amministrazioni coinvolte.
Essa, come detto, può costituire la necessaria evoluzione della conferenza in forma semplificata, quando non è raggiunta, in quella sede, una decisione univoca (conferenza simultanea obbligatoria); d’altra parte, essa può invece essere il frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione in presenza di questioni particolarmente complesse (conferenza simultanea facoltativa).
In caso di conferenza simultanea obbligatoria, la prima riunione deve svolgersi nel termine indicato dall’amministrazione procedente ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, lett. d), nell’ipotesi invece facoltativa, la prima riunione è convocata nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 14 bis, ossia della determinazione da assumere, dell’istanza e della relativa documentazione, nonché dei due termini perentori per le integrazioni documentali e per l’adozione della decisione finale.
Il procedimento deve concludersi nel termine di quarantacinque giorni dalla data della prima riunione, ovvero novanta giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico/territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento.
Ciascun ente partecipa alla conferenza per mezzo di un proprio rappresentante, al quale spetta il compito di esprimere la posizione dell’amministrazione, indicando anche le modifiche progettuali necessarie al raggiungimento dell’assenso.
Ai sensi dell’art. 14 ter, comma 4, le amministrazioni statali partecipazione alla conferenza per mezzo di un rappresentante unico, nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.
Anche la partecipazione delle amministrazioni locali avviene per mezzo di un rappresentante unico, il quale è nominato secondo modalità definite in autonomia dalle singole amministrazioni.
Come previsto dall’art. 14 ter, comma 7, dopo l’ultima riunione della conferenza e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data della prima riunione, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata conclusiva della conferenza, la quale è adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza per mezzo dei propri rappresentanti.
Anche nella conferenza in forma simultanea vige la regola del silenzio assenso: ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1, lo stesso deve considerarsi acquisito nel caso di mancata partecipazione del rappresentante della p.a. alle riunioni; mancata espressione della posizione dell’amministrazione da parte del rappresentante; espressione di un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza.
Articolo 14 ter Legge 241/1990
Conferenza simultanea
1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La decisione della conferenza di servizi (art. 14 quater L. n. 241/1990)
Come previsto dall’art. 14 quater, comma 1, all’esito della conferenza l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, la quale sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, espressi dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento.
Nel caso in cui la determinazione sia approvata all’unanimità, essa acquista immediata efficacia; al contrario, ove l’approvazione si fondi solo sulle posizioni prevalenti, l’efficacia è sospesa in presenza di atti di dissenso qualificati ai sensi dell’art. 14 quinquies e per il periodo necessario ad esperire i rimedi in esso previsti.
La determinazione conclusiva della conferenza è immediatamente impugnabile, fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’efficacia non sia sospesa a causa dell’attivazione, da parte delle amministrazioni dissenzienti, dei rimedi espressamente previsti.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 quater, le amministrazioni coinvolte possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela.
Ove si tratti di annullamento d’ufficio, in particolare, la richiesta può essere avanzata dalle pubbliche amministrazioni i cui atti siano stati sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza; la revoca, invece, può essere sollecitata dalle amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla conferenza, o comunque si sono espresse nei termini.
Le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità, le quali abbiano già in conferenza espresso in modo inequivoco il proprio dissenso, possono proporre un’opposizione c.d qualificata avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Il termine per proporre tale opposizione è quello di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza; l’opposizione deve essere presentata al Presidente del Consiglio e sospende l’efficacia della decisione.
Entro quindici giorni dal ricevimento dell’opposizione, il Capo del Governo deve indire una riunione alla quale partecipano le amministrazioni dissenzienti e quelle che hanno preso parte alla conferenza.
In tale riunione il Presidente del Consiglio sollecita il raggiungimento di un accordo; in caso di partecipazione delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano e di mancato raggiungimento di una intesa nell’ambito della prima riunione convocata, è possibile indire, nei successivi quindici giorni, un’altra riunione, avente lo scopo di quella precedente.
Nel caso in cui, all’esito delle riunioni convocate dal Capo del Governo, i partecipanti riescano ad addivenire ad una intesa, essa sostituisce la determinazione motivata di conclusione della conferenza; nell’ipotesi in cui, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, alla cui riunione partecipano anche i presiedete delle regioni e quelli delle province autonome coinvolte.
All’esito della riunione, l’organo governativo può respingere l’opposizione, attribuendo efficacia definitiva alla determinazione della conferenza, ovvero accoglierla, modificando il contenuto della suddetta determinazione, e tenendo in considerazione quanto emerso nelle riunioni tra le amministrazioni intervenute.
Articolo 14 quater Legge 241/1990
Decisione della conferenza di servizi
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.