Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. decreto IVA) - così come sostituito dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
A partire dal 1° gennaio 2013, quindi, non è più necessario che la numerazione sia progressiva “per anno solare” - come prescriveva la norma sostituita - ripartendo ogni anno dal numero 1 bensì è sufficiente, invece, che la numerazione progressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.
La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010.
La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.
Sulla scorta di tali premesse l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
...
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
Articolo 21 Art. 1 comma 2
Fatturazione delle operazioniLa fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.