Obbligo pneumatici invernali o catene da neve a bordo dal 15 novembre al 15 aprile dell’anno successivo.
Sussiste l’obbligo di dotare la propria vettura di pneumatici invernali o di porre le catene da neve a bordo durante il periodo invernale ovvero dal 15 novembre al 15 aprile dell’anno successivo.
A seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada dall’art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” i gestori di strade e autostrade, ciascuno per il tratto di propria competenza, a norma dell’art. 6, comma 4, lettera e) del Codice, possono prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiacci. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Codice della Strada.
Sono esclusi dall’obbligo delle gomme da neve i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
L’obbligo è previsto per i tratti di strada che risultano più esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale, normalmente contrassegnati con apposita segnaletica verticale, ed ha la finalità di garantire la sicurezza in caso di repentino mutamento della situazione meteorologica.
Le sanzioni per violazione obbligo catene o pneumatici invernali
Un’eventuale violazione dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è passibile di una sanzione amministrativa dal €84 ad € 335 ex art. 6, comma 14 del C.d.S.
Nel caso di violazione della prescrizione comunale ovvero per la violazione dell’obbligo all’interno dei contri abitati la sanzione è più lieve e prevede il pagamento di una somma da € 41 ad € 169 ex art. 7, comma 14 del C.d.S.
In quale periodo vige l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo
La presenza delle catene a bordo del veicolo non è quindi disciplinata in maniera uniforme dal Codice della Strada a livello nazionale. Sono gli enti cui è delegata la gestione di strade e autostrade a stabilire se, per quanto tempo e in quali tratti prescrivere quest’obbligo.
Pur tuttavia, dopo i primi anni dall’introduzione dell’obbligo di dotare le vetture di equipaggiamento antineve, nel 2013 il Ministero dei Trasporti è intervenuto in materia emanando una direttiva (Direttiva 16 gennaio 2013 -in Gazz. Uff., 30 gennaio 2013, n. 25) avente ad oggetto la “Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” con la finalità di uniformare il periodo interessato dall’obbligo di pneumatici da neve.
Generalmente il periodo interessato dall’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è compreso tra il 15 novembre di ogni anno e termina il 15 aprile successivo, salvo alcune eccezioni (ad esempio ha inizio il primo novembre in alcune strade del senese, dell’Umbria, dell’Emilia-Romagna e della Basilicata e il 15 ottobre in Valle d’Aosta).
La direttiva ministeriale specifica, infatti, che resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti con una validità temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari, quali, ad esempio, strade di montagna a quote particolarmente alte.
Quali pneumatici invernali sono idonei per il Codice della Strada
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
All’atto pratico per essere sicuri che gli pneumatici invernali (ma anche i i dispositivi supplementari come le catene da neve) siano omologati occorre verificare che sia presente su di un fianco la sigla “E” seguita da un numero che identifica il paese che ha rilasciato l’omologazione. L’omologazione è il riconoscimento ufficiale dell’Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento. A prima vista gli pneumatici da neve si riconoscono in quanto i tasselli che compongono il battistrada presentano delle lamelle per migliorare l’aderenza in inverno ed intrappolare la neve, al contrario di quelli estivi che sono pieni. Oltre alla marcatura dell’omologazone gli pneumatici e devono poi presentare la marcatura M+S (o “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”) che significa “Mud & Snow” ovvero fango e neve.
Quali catene da neve sono omologate
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
Quante gomme da neve o catene sono necessarie
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, la direttiva ministeriale chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.