Parto in anonimato: la mamma può non riconoscere il proprio bambino lasciandolo in e ospedale rimanendo anonima.
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L’art. 30 del DPR 396/2000 consente alla mamma che abbia appena partorito di non riconoscere il proprio bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato rimanendo anonima.
Si tratta del “parto in anonimato”, il nome della madre rimane per sempre segreto, e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.
Parto in anonimato (art. 30 Ordinamento Stato Civile)
Al primo comma dell’art. 30 del DPR 3 Novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), è previsto che “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
Il diritto di partorire nell’anonimato non era previsto nell’originario ordinamento di stato civile (approvato con Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) ed ha trovato espresso riconoscimento normativo solo in tempi relativamente recenti ad opera della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cd. Bassanini Bis).
La Legge 127/1997 riformulò il testo dell’art. 70 del RD 1238/1939 che si occupava della dichiarazione di nascita (il cui primo comma è di fatto sovrapponibile all’attuale primo comma dell’art. 30 DPR 396/2000) prevedendo il rispetto della volontà della madre di non essere nominata.
L’espressione “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” significa che la donna può chiedere di partorire nell’anonimato e cioè di non indicare le proprie generalità in modo da non lasciare elementi che consentano in futuro la sua identificazione.
Con questa dichiarazione la madre quindi, se coniugata neutralizza di fatto la presunzione di paternità del marito impedendo che essa possa sorgere, se nubile rinuncia a riconoscere il figlio. Il diritto a partorire nell’anonimato vale, quindi, sia per la madre che partorisce nel matrimonio, che per il parto fuori dal matrimonio. Tanto si deduce dall’art. 29 del DPR 396/3000 dove si precisa che “Nell’atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonche’ di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio...”.
Art. 30 DPR 396/2000 (Dichiarazione di nascita)
1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto.
Quando è possibile conoscere il nome della madre?
L’atto nel quale sarà trascritto il nome della madre è il “certificato di assistenza al parto” e, ai sensi dell’art 93 del d.lgs 196/2003 (Codice Privacy), copia integrale dello stesso potrà essere rilasciato a chi ne abbia interesse solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento.
In particolare il comma 2 di detto articolo prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica relativi ad una madre che abbia richiesto di partorire in anonimato, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
Art. 93 d.lgs 196/2003 (Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Il primo comma tutela in generale la riservatezza della donna che ha scelto di riconoscere il figlio rispetto ai dati di tipo sanitario, statistico ed epidemiologico non strettamente necessari per la compilazione e la formazione dell’atto di nascita. Quindi i dati che andranno inseriti nell’atto di nascita sono indicati in una attestazione “contenente i soli dati richiesti nei registri” di stato civile e non anche tutte le altre molteplici informazioni personali contenute nel certificato di assistenza al parto.
Il secondo e il terzo comma tutelano, invece, la riservatezza della donna che ha scelto di partorire nell’anonimato e, quindi, di non riconoscere il figlio. Le generalità della partoriente saranno accessibili solo dopo cento anni (secondo comma) - durata idealmente eccedente quella della vita umana – con possibilità, tuttavia di accesso, anche prima, ad informazioni importanti per esempio di tipo genetico necessarie alla tutela della salute dei discendenti, con le cautele necessarie ad evitare l’identificazione della donna, (terzo comma).
Solo la normativa sull’adozione prevede la possibilità di accesso ai dati identificativi della partoriente anche prima dei cento anni da parte dell’adottato, ma solo entro determinati limiti.
L’art. 28 della Legge n. 149/2001, recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione di minori, aderendo a un obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 7) e della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale del 1993 (art. 30), ha introdotto anche in Italia, il diritto dell’adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l’identità dei suoi genitori biologici.
Tuttavia, l’accesso a quelle informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale.
In particolare all’art. 28 della L. 184/1983 è previsto al 3 comma che “L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali”.
Con particolare riferimento ai casi di minori adottati a seguito di parto in anonimato, al comma settimo è previsto che "L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’ articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell’anonimato.
Parto in anonimato e adozione del neonato
Nel caso di parto anonimo in seguito all’invio agli uffici di stato civile dell’attestazione con l’indicazione che la madre non vuole essere nominata, l’ufficiale di stato civile forma l’atto di nascita attestando che il neonato è “nato da donna che non consente di essere nominata”. In tal caso la nascita, come meglio si dirà, viene segnalata all’autorità giudiziaria minorile per l’avvio della procedura di adottabilità.
A seguito di un parto in anonimato avviene l’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto. Ciò determina l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.
Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.
Possibilità di ripensamento della madre
La madre con particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.
In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nel quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.
Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d’ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.