Prestito Covid fino a 30.000 euro per PMI e professionisti garantito da Mediocredito a norma dell’art. 13, comma 1 lettera m) del Decreto Liquidità DL 23/2020
Indice dei contenuti:
La lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto decreto Liquidità), convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40 ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso al Fondo di garanzia per le PMI (Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a). Tale misura è finalizzata a consentire a chi svolge attività d’impresa di reperire la liquidità necessaria per far fronte all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.
La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di Garanzia di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di in favore di “in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19”.
Il novero dei soggetti beneficiari di tale misura è stato ampliato in sede di conversione del DL 23/2020 allorché è stata estesa la copertura anche ad associazioni professionali, società tra professionisti, agenti, subagenti di assicurazione e broker.
Si tratta di una misura straordinaria operante fino al 31 dicembre 2020 per cui sarà possibile accedere al Fondo centrale di garanzia PMI in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede uno stanziamento di fondi per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese Mediocredito Centrale S.p.A. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Caratteristiche del finanziamento ex art. 13 lettera m) del DL 23/2020
Il finanziamento richiesto ai sensi dell’art. 13 lettera m) del DL 23/2020 presenta dunque le seguenti caratteristiche distintive:
- Importo non superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile o al 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 e comunque fino ad un massimo di 30.000 euro (soglia inizialmente pari ad € 25.000, elevata ad € 30.000 in sede di conversione del DL 23/2020, Legge 5 giugno 2020 n. 40).
Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale, nel computo dei 30.000 euro devono quindi essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.
Potranno essere richiesti n finanziamenti, anche su più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando altresì il rispetto del vincolo a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. - Durata del finanziamento fino a 120 mesi, con la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione. Inizialmente la durata del finanziamento era prevista in 72 mesi, poi elevata a 120 mesi ovvero 10 anni. Attenzione però, in tale periodo il capitale verrà rimborsato solo successivamente al 24° mese dall’erogazione del finanziamento giacché i primi 2 anni sono di pre-ammortamento Il capitale verrà quindi restituito nei successivi otto anni al massimo se si sceglie un piano di ammortamento di durata massima.
- Gratuità della garanzia rilasciata al 100% da Mediocredito Centrale in deroga quindi alla ordinaria garanzia del Mediocredito di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 che prevede solo una parziale garanzia.
- Zero spese di istruttoria, incasso rata in c/c, estinzione anticipata.
- Velocità nell’istruttoria della pratica in quanto in favore dei soggetti beneficiari della misura l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
- Applicazione all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 %.
La Banca d'Italia pubblica il Rendistato, il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. L’indicatore è reso disponibile sia con riferimento al paniere nel suo complesso sia disaggregato per fasce di vita residua dei titoli. È inoltre reso disponibile anche il rendimento medio ponderato dei titoli zero coupon con vita residua inferiore all'anno. https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-mef/rendistato-rendiob/
La compilazione dell’allegato 4-bis e le attestazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
Ai fini dell’accesso al finanziamento garantito come sopra cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 , secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ,
Tale dichiarazione va resa adoperando il cosiddetto "modello 4-bis" ivi il richiedente dichiara, tra le altre cose:
- che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19
- di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima
- di non essere in difficoltà (ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 651/2014) ovvero, in caso contrario, di non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
- di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d)
- di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80.
Scarica l’allegato 4-bis editabile
Conseguenze in caso di dichiarazioni inveritiere
In caso di dichiarazioni non veritiere si rischia un procedimento penale per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, fattispecie prevista e puntata dall’art. 316 tre c.p. Detta norma prevede la punizione con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), per chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante ’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Riferimenti normativi
Art. 13 lettera m) D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità)
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 , secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 , purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i [soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019,] da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;
Articolo 47 DPR 445/2000
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.