Pubblicazioni di matrimonio: cosa sono, a cosa servono, come si chiedono, dove si pubblicano
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A cosa servono le pubblicazioni di matrimonio
Secondo l’art. 93 del Codice Civile, infatti, la celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.
La preventiva pubblicazione ha la funzione di consentire a chi sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio di farli valere prima della sua celebrazione. Il tribunale tuttavia, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Il Tribunale può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio (art. 100 Cod. Civ.).
In ogni caso il matrimonio è valido anche in assenza di preventive pubblicazioni. L’unica conseguenza è che gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione sono puniti con sanzione amministrativa da 41 a 206 euro (art. 134 Cod. Civ.).
Dove effettuare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio
Le coppie che hanno deciso di sposarsi, con rito civile, concordatario o con uno dei culti ammessi nel nostro ordinamento, devono richiedere la pubblicazione del matrimonio nel comune di residenza di uno degli sposi, che provvederà poi a richiederla al Comune dove risulti residente l’altro sposo (art. 93 cod. civ.).
Questo non significa che i futuri sposi debbano poi celebrare il matrimonio in quel comune. Essi possono sposarsi anche in un Comune diverso da quello in cui sono residenti. In tal caso occorre però comunicare all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi l’intendimento di celebrare il matrimonio in un Comune diverso da quello di residenza per la preparazione della delega da inviare al comune prescelto, con il quale viene concordata la data del matrimonio.
Come effettuare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio
La richiesta della pubblicazione di matrimonio deve essere effettuata da ambedue i futuri sposi o da altra persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico, pertanto uno dei dei due sposi può anche conferire procura all’altro per effettuare le pubblicazioni.
I maggiorenni possono fare la richiesta in qualsiasi momento. I minorenni dai sedici ai diciotto anni possono presentare la richiesta solo dopo aver ottenuto il decreto di autorizzazione del Tribunale di Minorenni.
Il procedimento di pubblicazione di matrimonio avviene in due fasi:
- Fase preliminare e documentazione da presentare:
Gli sposi direttamente o tramite persona incaricata devono presentare all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimoni, il modello di comunicazione dei dati per l’avvio del procedimento con fotocopia del documento di identità e codice fiscale per fissare la data della pubblicazione di matrimonio davanti all’Ufficiale di Stato civile.
Occorre inoltre una marca da bollo da € 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti nel comune di pubblicazione oppure due marche da bollo da € 16,00 se residenti in comuni diversi.
L’ufficiale di Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio che sono detenuti da una Pubblica Amministrazione Italiana.
In caso di matrimonio concordatario o di culto ammesso è altresì necessaria la richiesta del parroco e del Ministro di Culto. - Pubblicazione/Processo verbale
Nella data stabilita per la stesura del verbale di pubblicazione, debbono essere presenti entrambi gli sposi, o persona da loro delegata (procuratore speciale ai sensi dell’art. 50 del DPR 396/2000), che dichiarano: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza; luogo di residenza; libertà di stato; se tra loro esiste qualche impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione; se hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del Codice Civile.
Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata.
L’ufficiale dello stato civile provvede quindi, all’affissione nello spazio specificamente allestito presso la porta della casa comunale con atto separato sul quale annota l’eventuale riduzione dei termini della pubblicazione (articolo 54 DPR 396/2000).
Il processo verbale e l’atto affisso sono inseriti nell’ archivio informatico di tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.
Dopo quanto tempo dalla pubblicazione può essere celebrato il matrimonio
A norma dell’art. 99 del Codice Civile il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. In ogni caso l’atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.
In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l’indicazione “Pubblicazioni di matrimonio”.
Attenzione però, se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi dalla compiuta pubblicazione, la stessa si considera come non avvenuta e, quindi, dovrà essere rinnovata per procedere alla celebrazione delle nozze.