Reato penale non si dice, ecco perché è sbagliato dire reato penale (sic!)
Indice dei contenuti:
Reato penale: ormai lo dicono anche in tv - sempre più spesso - e talvolta si legge anche quando a parlare o a scrivere sono perfino persone laureate, il che rende il tutto ancor più insopportabile a chi si occupa, per professione, di diritto.
Non può dirsi “reato penale” perché il reato è, per definizione, sempre penale. Non esistono il reato civile o amministrativo, per tale ragione è errato esprimersi in termini di reato penale in quanto non è necessario distinguere il “reato penale” da altri reati “non penali”.
Illecito penale e distinzione da illecito civile e amministrativo
Diverso e più ampio è il concetto di illecito, termine che indica un comportamento umano contrario all’ordinamento giuridico e costituisce la violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria), al quale un'altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.
In questo caso è prevista una suddivisione tra illecito civile , illecito penale (il reato, che come detto, è sempre e solo penale) ed illecito amministrativo.
- L’illecito civile si configura a fronte della violazione di norme poste a tutela degli interessi dei privati per cui, in caso di violazione, lo Stato non interviene autonomamente far cessare e sanzionare la violazione stessa. La repressione degli illeciti civili è subordinata all’iniziativa del privato che ha subito la violazione di un diritto. L’illecito civile è disciplinato dagli articoli 2043 e 1218 del codice civile che implicano il sorgere di responsabilità civile. Responsabilità extracontrattuale nel caso dell’articolo 2043 del codice civile, responsabilità contrattuale, per inadempimento o ritardata esecuzione, nel caso dell’articolo 1218 del codice civile. Le sanzioni a fronte di un illecito civile quasi sempre collegate a un risarcimento del danno e alla cessazione della condotta molesta
- L’illecito penale - ovvero il reato che a sua volta si distingue in delitto o contravvenzione in relazione alla gravità del fatto ed alla conseguente diversa entità e natura della sanzione - è costituito da tutte quelle condotte che violano norme poste nell’interesse della collettività e la cui violazione genera un particolare allarme sociale. Per tale ragione la legge ha voluto qualificare tali comportamenti come “reati”, per attribuire loro la sanzione più elevata. I reati, a loro volta, si distinguono, a seconda della gravità (e quindi delle sanzioni comminate dalla legge) in «delitti» (più gravi) e «contravvenzioni» (meno gravi). In ogni caso gli illeciti penali cioè i reati sono soggetti al cosiddetto principio di legalità, secondo il quale, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato (art. 1 del Codice Penale).
- L’illecito amministrativo si pone in posizione intermedia tra l’illecito “civile”, contrattuale o extracontrattuale, e l’illecito penale, cioè il reato, a cui è in realtà più vicino e da cui si distingue in via meramente nominalistica. Sia nel caso di illecito penale che di illecito amministrativo la violazione della norma comporta un intervento repressivo dello Stato, pur tuttavia la distinzione non è quasi mai esplicita per cui la norma indica espressamente che si tratta di un illecito amministrativo o di un reato.
Più spesso la distinzione tra reato ed illecito amministrativo è “implicita” o indiretta in quanto si deduce dalla sanzione irrogata. Mentre il reato è sempre punito con una delle pene, in senso tecnico, previste dall’articolo 17 del codice penale, l’illecito amministrativo viene è punito con una sanzione amministrativa, sovente di natura esclusivamente pecuniaria.