Termine iscrizione a ruolo della procedura esecutiva a seguito di pignoramento mobiliare immobiliare e presso terzi
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L’articolo 18 del decreto legge 132/14, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162, ha modificato il testo del sesto comma dell’art. 518 c.p.c., del quarto comma dell’art. 543 c.p.c. ed ha sostituito l’intero testo dell’art. 557 del codice di procedura civile. Detti articoli disciplinano rispettivamente il pignoramento mobiliare, il pignoramento presso terzi e il pignoramento immobiliare ed, in particolare, i termini per l’iscrizione al ruolo delle relative procedura esecutive.
Dopo la richiesta di pignoramento l’Ufficiale Giudiziario restituisce all’avvocato il titolo esecutivo, l’atto di precetto l’atto di pignoramento presso terzi o il verbale di pignoramento.
L’avvocato provvederà quindi all’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva, operazione da compiersi esclusivamente in via telematica, allegando la scansione di detti atti unitamente alla relativa attestazione di conformità.
L’atto introduttivo nell’iscrizione al ruolo da includere nella busta del deposito telematico è la nota di iscrizione al ruolo.
Inoltre il rispetto dei termini indicati dai sopra citati articoli per l’iscrizione al ruolo è perentorio e va rispettato a pena di decadenza. I termini per procedere ad iscrizione a ruolo sono i seguenti:
Termine iscrizione al ruolo pignoramento mobiliare
Il termine per iscrivere al ruolo il pignoramento mobiliare è di 15 giorni che decorrono dalla consegna di titolo, precetto e verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario (art. 518 c.p.c.).
Art. 518, 6° comma c.p.c.
Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Termine iscrizione al ruolo pignoramento presso terzi
Il termine per iscrivere al ruolo il pignoramento presso terzi è di 30 giorni dalla consegna di titolo, precetto e pignoramento da parte dell’Ufficiale giudiziario (art. 543 c.p.c.)
Art. 543, 4 comma c.p.c.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Termine iscrizione al ruolo pignoramento immobiliare
Il termine per iscrivere al ruolo il pignoramento immobiliare è di 15 giorni dalla consegna di titolo, precetto e verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario (art. 557 c.p.c.)
Art. 557, 2° comma c.p.c.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Termine per richiedere l’assegnazione o la vendita
Occorre rammentare che detti termini devono poi essere coordinati con il termine per il deposito dell’istanza di assegnazione o di vendita, così come previsto dall’art. 497 c.p.c., così modificato dal D.L. 83/2015, convertito dalla legge 132/2015.
Art. 497 c.p.c. Cessazione dell’efficacia del pignoramento.
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.
Ne deriva che il termine di quindici o di trenta giorni che decorre da quando l’ufficiale giudiziario riconsegna all’Avvocato il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento, deve essere coordinato con il termine di cui all’ 497 c.p.c., che va comunque rispettato. Il che significa che, ad esempio, nel caso di un pignoramento presso terzi, può anche essere posticipato il ritiro degli atti presso l’ufficio N.e P., ma non oltre il quarantacinquesimo giorno dall’esecuzione del pignoramento. Ipotesi quest’ultima che richiederebbe l’iscrizione al ruolo contestuale. Superando detto termine il pignoramento perderebbe comunque efficacia anche se non fossero ancora trascorsi i trenta giorni dal ritiro degli atti.
Per evitare decadenze e sfruttare al massimo i termini concessi dalla legge è in ogni caso possibile il deposito dell’istanza di assegnazione o di vendita unitamente all’iscrizione a ruolo, come allegato semplice e, successivamente, effettuare un secondo deposito separato contenente solo l’istanza di vendita, quando noto il numero di ruolo.