Testamento biologico: cosa sono le DAT Disposizioni anticipate di trattamento relative ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.
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È entrata in vigore il 31 gennaio 2018 la Legge 219/2017 sul testamento biologico anche detto biotestamento .
Ora è quindi possibile redigere legalmente le cosiddette DAT “Disposizioni anticipate di trattamento” recanti il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari (art. 4).
Attenzione però a scriverle in modo corretto, sono infatti uno snodo-chiave della legge. Le DAT sono lo strumento con cui, in vista di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, l’interessato può esprimere le proprie volontà circa i trattamenti sanitari a cui venire o, meglio, non venire sottoposto.
Nelle DAT può altresì essere nominato un fiduciario che rappresenti il disponente nelle relazioni con il medico qualora non sia più in grado di autodeterminarsi.
Chi può redigere una Disposizione anticipata di trattamento?
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona, che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari.
Si evidenziano alcuni aspetti critici laddove può non essere ritenuta valida la disposizione rilasciata in situazioni “limite” – come nel caso di disponenti anziani o comunque non completamente capaci di autodeterminarsi – il che potrebbe aprire la strada a contestazioni.
Inoltre, le Dat possono essere redatte solo dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Una circostanza che può non essere facile provare e che è bene documentare in forma scritta al fine di non invalidare la disposizione.
Chi è il fiduciario?
Nelle disposizioni anticipate di trattamento può essere indicato il cd «fiduciario» ovvero una persona di fiducia che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
La legge non considera la possibilità che l’interessato indichi più fiduciari, ma si tratta di una scelta che può essere utile fare nel caso in cui il primo nominato rifiuti o rinunci o anche se lo stesso venga meno per morte o divenga incapace. Nelle Dat può quindi essere opportuno indicare più di un fiduciario, avendo cura di indicarle secondo un ordine per cui uno subentri all’altro nel caso in cui il precedente non possa o non voglia svolgere l’incarico.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Forma delle DAT Disposizioni anticipate di trattamento
Le Disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
- presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito.
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Le DAT possono anche essere consegnate presso le strutture sanitarie qualora le regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale. In tali ipotesi possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati.
Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Dove sono inserite e consultabili le DAT
Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Riferimenti normativi: